Il Tribunale civile di Bologna, con l’allegata sentenza del 1° giugno scorso, si è espresso in merito alla recente novella legislativa contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012 e, in particolare, sulla riconducibilità o meno delle sanzioni civili nel novero delle somme oggetto di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e sm.
Tale norma, che ha di fatto apportato una importante modifica all’art. 29 in materia di responsabilità solidale negli appalti, ha precisato l’esclusione delle sanzioni civili dagli obblighi di responsabilità solidale tra committente e appaltatore, sancendo che dalla responsabilità solidale del committente “resta escluso qualsiasi obbligo per sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Secondo i giudici di Bologna tale assunto ha portata fortemente innovativa e non invece interpretativa e quindi retroattiva, in quanto delinea un’importante innovazione rispetto a ciò che finora era stato affermato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 14475/2009), secondo cui le somme aggiuntive dovute secondo la legge dal contribuente hanno natura di sanzione civile non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, essendo pertanto conglobate nell’obbligazione solidale del committente.
L’entrata in vigore della L. n. 35/2012 avrebbe, pertanto, determinato una differenziazione tra la disciplina della responsabilità solidale da applicarsi precedentemente al nuovo dettato normativo e quella attualmente in vigore, determinando quindi che il committente risponde in via solidale delle sanzioni civili in base alla data in cui si colloca l’inadempimento dell’appaltatore.
Tale diversa disciplina può, secondo il Tribunale di Bologna, essere passibile di una questione di legittimità costituzionale ex art. 3 della Costituzione, sulla base di un trattamento assolutamente diverso di fattispecie analoghe tra loro a seconda del momento in cui si colloca l’inadempimento del soggetto interessato, a prescindere da alcuna giustificazione e motivazione ragionevole.
Stando così le cose, infatti, l’inadempimento dell’appaltatore, attualmente, a seguito della L. n. 35/2012, grava esclusivamente su quest’ultimo, a fronte invece di un’irragionevole attribuzione oggettiva di tale inadempimento in capo al committente secondo la previgente normativa.
Con la previsione attuale, infatti, il legislatore ha voluto far ricadere esclusivamente sul debitore principale le sanzioni civili annesse al debito contributivo per il ritardato pagamento di quest’ultimo, modificando così la natura giuridica del debito per le sanzioni civili che precedentemente seguiva le regole generali in materia di obbligazioni, per cui il debitore solidale era considerato tale sia per il capitale che per gli interessi.
Tale novità pone, pertanto, forti dubbi costituzionali sulla persistenza della previgente disciplina in virtù della quale, invece, il committente rispondeva anche delle somme aggiuntive dei tardati pagamenti a fronte di un inadempimento a lui non imputabile.
Il Tribunale di Bologna conclude, pertanto, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale.
Nella stessa sentenza viene poi affrontata la questione della maxisanzione legata al lavoro nero e prevista dall’art. 36bis della L. n. 248/2006, riferita ad ogni lavoratore in nero al di là della durata della prestazione e anch’essa oggetto di responsabilità solidale in capo al committente.
Anche in questo caso, l’impianto previsto dalla normativa della L. n. 248 è stato notevolmente mitigato dalle modifiche intervenute con L. n. 183/2010, che però non trovano applicazione alla fattispecie sottesa al caso esaminato dal tribunale di Bologna, in quanto l’inadempimento dell’appaltatore è riferito a momenti antecedenti all’entrata in vigore di tale legge.
Ancora una volta, pertanto, si viene a creare una forte discrasia alla luce del fatto che fattispecie analoghe sono soggette a discipline sanzionatorie completamente sproporzionate e differenti sulla base del momento storico in cui si è registrato l’inadempimento e, come nel caso di specie, l’impiego di lavoratori in nero registrato nella vigenza della L. n. 248/2006 porterà all’applicazione di una sanzione particolarmente afflittiva e del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’inadempimento, oggetto, infatti, per stessa consapevolezza del legislatore, alle modifiche attuate dalla L. n. 183/2010.
Alla luce di tutto ciò, pertanto, anche in questo caso, come in quello sopradescritto, l’applicazione della normativa previgente risulta per il Tribunale di Bologna palesemente irragionevole e vessatoria per i soggetti interessati, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso legislatore è intervenuto al fine di espungere gli effetti distorsivi delle previgenti norme.
Anche con riferimento, quindi, alla L. n. 248/2006 il Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
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