CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DL 74/2012 recante misure urgenti sul Terremoto in Emilia (DDL 5263/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Ambiente come modificato a seguito dei rilievi della Commissione Bilancio.
Tra le modifiche si segnalano, in particolare, le seguenti:
Articolo 7-bis
Viene precisato che il pagamento da parte della P.A., incluse le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, deve riguardare crediti certi liquidi ed esigibili.
Emend. 7-bis.500 del Relatore
Art. 8
Viene eliminata la disposizione – inserita dalla Commissione – sulla proroga di due anni – nei Comuni colpiti dal sisma – dei termini di validità dei titoli abilitativi edilizi nonché sulla proroga di quattro anni del termine per l’inizio lavori o per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato in caso di convenzioni di lottizzazione o di accordi similari.
Emend. 8.503 del Relatore
Il provvedimento reca disposizioni urgenti volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e
29 maggio 2012.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti si veda la
sintesi n. 27/2012.
Il decreto legge, che scade il 7 agosto 2012, passa ora alla lettura del Senato.
– Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (DDL 2800/C ed abb.)
La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, in sede legislativa, il provvedimento in oggetto in un testo unificato.
Il disegno di legge è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell’intervento e della gestione economico-finanziaria.
Vengono previste, tra l’altro, norme sull’individuazione delle aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali (intesi come comprendente l’impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, ai sensi dell’art. 5 della L. 106/2011) che può avvenire, sia su iniziativa del soggetto proponente, sia su iniziativa del Comune, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti e deve essere supportata da uno studio di fattibilità comprensivo del piano finanziario con l’indicazione di eventuali risorse pubbliche e finanziamenti. In corso d’esame è stato precisato che nel caso in cui l’intervento ricada anche in parte su un’area sottoposta a vincolo, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l’efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all’assenso dell’amministrazione preposta alla tutela ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell’art.14 ter L.241/90.
Vengono, altresì, dettate norme sulla procedura e i tempi di valutazione dei progetti per la realizzazione dei nuovi impianti, nonché sui criteri a cui il soggetto proponente deve attenersi nella predisposizione del progetto stesso. Tra questi, in particolare, viene previsto un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.
Viene, inoltre, prevista la possibilità della cessione da parte del Comune di diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant’anni, relativi agli impianti sportivi, a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali.
Le disposizioni del testo si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.