Nella Gazzetta Ufficiale n. 171/12 è stato pubblicato l’allegato decreto legislativo n. 108/2012 di attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Il provvedimento modifica la disciplina dell’immigrazione prevista dal d.lgs. n.286/98 e s.m. e istituisce nel nostro ordinamento la “Carta Blu UE” per lavoratori stranieri altamente qualificati.
Con l’introduzione dell’articolo 27-quater nel T.U. dell’immigrazione, gli stranieri altamente qualificati, che intendano lavorare per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica, potranno liberamente entrare e soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, attestante un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 e s.m., riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate.
La nuova normativa si applica:
– agli stranieri in possesso dei suddetti requisiti soggiornanti in un altro Stato membro o regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
– ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta Blu rilasciata in un altro Stato membro.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta del nulla osta, oltre a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 22 del T.U., deve indicare, a pena di rigetto della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per un’attività lavorativa che richieda una qualifica professionale superiore;
b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero;
c) l’importo dello stipendio annuale lordo, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Lo sportello unico per l’immigrazione, non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda, rilascia o nega il nulla osta al lavoro.
Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, applicandosi le disposizioni di cui all’art. 27, comma 1-ter, qualora il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno un apposito protocollo di intesa.
A seguito della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore straniero è rilasciata dal Questore la Carta Blu UE, un permesso di soggiorno con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.
Il titolare della Carta Blu UE, nei primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, potrà esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta stessa.
Eventuali cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte della Dtl competente, il cui parere si intende acquisito decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione inerente al nuovo contratto di lavoro od offerta vincolante.
L’accesso al lavoro è escluso se le attività:
– comportino, anche in via occasionale, l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri;
– attengano la tutela dell’interesse nazionale;
– siano riservate, conformemente alla legge nazionale o comunitaria, ai cittadini nazionali, ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE.
Il decreto stabilisce, inoltre, che dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro che abbia rilasciato allo straniero la Carta Blu UE, lo straniero stesso, al fine di esercitare un’attività lavorativa, potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto.
Entro un mese dall’ingresso nel territorio nazionale nonché se il titolare della Carta Blu UE soggiorna ancora nel primo Stato membro, il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico la domanda di nulla osta al lavoro, che viene rilasciato entro 60 giorni.
Viene quindi aggiunto al T.U. sull’immigrazione l’articolo 9-ter che consente allo straniero titolare della Carta Blu UE rilasciata da un altro Stato membro e autorizzato al soggiorno in Italia, di chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che, si rammenta, è a tempo indeterminato (v. art. 9 T.U.).
La domanda può essere presentata dagli stranieri che dimostrino:
a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell’Unione in quanto titolari di Carta Blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta Blu UE. Le assenze dello straniero dal territorio dell’Unione non interrompono la durata del periodo e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 12 mesi consecutivi e non superano complessivamente i 18 mesi nel periodo quinquennale di cui alla lettera a).
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