L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 83/2012 recante : “Misure urgenti per la crescita del Paese” (
DDL 3426/S), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Tra le misure si segnalano le seguenti:
– il ripristino del regime Iva per le cessioni e le locazioni di costruzioni, effettuate direttamente dalle imprese di costruzione, anche oltre i cinque anni dalla costruzione, nonché per le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
– l’estensione delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, con l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (anziché al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro);
– il prolungamento, fino al 30 giugno 2013, della detrazione di imposta del 55% per le spese per interventi di riqualificazione energetica;
– la previsione del “Piano nazionale per le città” volto ad avviare un processo di riqualificazione delle aree urbane degradate e di sviluppo delle città, con l’istituzione di una apposita Cabina di regia, che riferirà al Parlamento sull’attività svolta tramite apposita relazione allegata al DEF. Con lo strumento del contratto di valorizzazione urbana, verranno, poi, regolamentati gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all’area da valorizzare;
– le modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riguardo alla disciplina dello sportello unico per l’edilizia ed ai procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia). Con la previsione, in particolare, che lo sportello unico diviene l’unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le p.a. coinvolte;
– le ulteriori modifiche al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in materia di attività edilizia libera, con l’inserimento, tra l’altro, tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo delle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa;
– l’elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal 50 al 60% della quota di lavori che i concessionari sono tenuti ad affidare attraverso procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il coinvolgimento delle PMI nella realizzazione delle opere;
– la modifica dell’art. 35, c. 28, del DL 223/2006 convertito dalla L. 248/2006, in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore con la previsione, tra l’altro, che questi, in caso di appalto di opere o di servizi, risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Tale disciplina opera per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) mentre sono escluse le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, c.33, del D.Lgs 163/2006;
– la modifica della disciplina dell’IVA per cassa, ossia dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione. Al riguardo, viene disposta l’esigibilità dell’IVA “per cassa” alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro;
– l’estensione del campo di applicazione dell’attuale disciplina di defiscalizzazione alle opere infrastrutturali da realizzarsi con contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’art. 3 del D.Lgs 163/2006;
– le disposizioni sulla ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012. In particolare, in relazione al ricorso alle modalità di cui all’articolo 57, c. 6, del Codice Appalti (che disciplina l’individuazione e la selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) nell’affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, viene soppresso il ricorso al contraente generale ai sensi dell’art. 176 del Codice stesso. Viene, inoltre, precisato che FINTECNA svolge “unicamente” attività di tipo tecnico – ingegneristico e viene previsto che il supporto della società sia fornito non solo alla Regione Emilia-Romagna ma anche alle Regioni Lombardia e Veneto. Viene, altresì, disposto che i Presidenti delle Regioni interessate stipulano convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per la ricostruzione delle strutture danneggiate e possono avvalersi di soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.
Vengono, altresì, assegnati due milioni di euro per il 2012 e tre milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per il finanziamento di assunzioni in favore di imprese che hanno la sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma in Emilia del 20 e 29 maggio 2012;
Viene, altresì, estesa l’applicabilità delle misure previste dal DL 74/2012 e dall’art. 10 del decreto anche ai territori dei Comuni di Ferrara e Mantova, nonché – ove risulti l’esistenza del nesso di causalità – di altri Comuni specificatamente indicati. Viene, inoltre, attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione degli immobili e delle attrezzature o macchinari utilizzati per le loro attività distrutti o resi inagibili a causa del sisma. A tale ultimo riguardo – a seguito del parere della Commissione Bilancio – è stato precisato che il credito di imposta si applica a fronte di costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2013-2015;
– le disposizioni di cui al Capo X bis del testo, relativo alle misure urgenti per la chiusura il 31 agosto 2012 della gestione dell’emergenza determinatasi in Abruzzo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;
– le disposizioni di modifica alla L. 92/2012 sulla riforma del mercato del lavoro con la previsione, tra l’altro, che ai fini della presunzione che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno) e che il corrispettivo annuo deve superare l’80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi ( invece che per un solo anno). Altre modifiche riguardano, tra l’altro, le disposizioni transitorie che riducono progressivamente la durata del trattamento di mobilità (fino all’entrata in vigore dell’ASpI, prevista per il 2017), con la proroga di un anno della disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013, nonché la verifica, entro il 31 ottobre 2014, della disposizioni transitorie in materia di mobilità;
– la previsione, al fine di favorire l’accesso al credito dei giovani imprenditori, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze promuove un Accordo con l’ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
In corso d’esame in Commissione è stato accolto, tra gli altri,un Ordine del giorno (G/3426/47/8 e 10 -testo 2, primo firmatario il Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD) in cui, come auspicato dall’ANCE, si impegna il Governo “a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l’opportunità di assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto-legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese”.
Analogo Ordine del giorno (n.26, primo firmatario l’On. Salvatore Margiotta del Gruppo parlamentare PD) era stato già accolto dall’Esecutivo in Aula della Camera dei Deputati, in prima lettura.
Per gli ulteriori contenuti del decreto legge si vedano i precedenti del 25 giugno e 26 luglio 2012.
Si allega l’ordine del giorno accolto.
7561-Ordine del giorno accolto.pdfApri