La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (
Atto n.483), nell’ambito del quale è stato svolto un ciclo di audizioni a cui ha partecipato anche l’ANCE (si veda notizia di
Interventi ANCE del 18 luglio 2012), rendendo al Governo un parere favorevole condizionato a numerose modifiche.
In particolare, nel testo del parere viene sottolineata, anzitutto, “la non esaustività del Codice stesso rispetto al complessivo sistema normativo antimafia, in quanto, da un lato, non contiene una parte rilevante di tale sistema, come, ad esempio, le norme sul cosiddetto 41-bis, sullo scioglimento dei consigli comunali, sui Comitati di sorveglianza sulle grandi opere, sugli agenti sotto copertura, sull’antiracket e antiusura e, dall’altro, ha risentito negativamente dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, i quali hanno consentito unicamente un’attività meramente ricognitiva della normativa vigente”, auspicando, al riguardo, “l’adozione di un corpo normativo che contenga tutta la normativa antimafia adeguatamente coordinata, ritenendo che si tratterebbe di un vero e proprio strumento volto a rendere ancora più efficace la lotta contro la mafia da parte dello Stato”.
Viene, altresì, evidenziato che “la certificazione antimafia rimane uno dei controlli più efficaci per arginare l’infiltrazione delle mafie nella pubblica amministrazione, per cui si condividono gli interventi normativi volti a renderla ancora più efficace senza per questo trasformarla in un mero appesantimento burocratico a danno delle imprese”.
Viene, inoltre, rilevato che la previsione di cui all’art.4, comma c, del decreto correttivo che modifica l’articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo che le informazioni antimafia interdittive vengano sempre comunicate ad una serie di «attori» istituzionali, rappresenta “un sensibile miglioramento del Codice delle leggi antimafia che attualmente prevede che tale comunicazione venga effettuata solo per le informazioni interdittive adottate dai Prefetti a seguito di accesso ai cantieri e, comunque, ad un novero di soggetti più ristretto”.
A tale riguardo, ad avviso della Commissione lo Schema potrebbe prevedere, altresì, “che la comunicazione dei provvedimenti inibitori venga estesa anche alla Direzione Nazionale Antimafia (DNA), che in tal modo, verrebbe ad essere messa a piena conoscenza non solo dell’esistenza, ma anche degli specifici contenuti delle «interdittive» antimafia anche in questa fase transitoria in cui la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, alla quale si collegherà anche la Direzione Nazionale (articolo 99, comma 1, lettera d) del Codice) non è ancora divenuta operativa”.
Riguardo al sistema della documentazione antimafia, nonostante la riforma del Codice antimafia e malgrado la novità dell’accesso ai cantieri di cui al decreto legislativo 150 del 2010 confluito anch’esso nel Codice, viene sottolineata “l’esigenza di migliorare e aggiornare la qualità del patrimonio informativo di cui dispongono i prefetti, soprattutto quando dovrà affrontarsi la sfida delle white list,il cui utilizzo – dopo il decreto 70 del 2010 – è andato ben oltre l’esperienza dell’Abruzzo o di Expo 2015. Non può immaginarsi, infatti, che superato l’argine delle esigenze connesse al segreto investigativo, permanga una costruzione duale del patrimonio informativo generato di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto quando la nuova frontiera delle infiltrazioni è rappresentata da soggetti, fisici e giuridici, del tutto invisibili al monitoraggio documentale della cd. certificazione antimafia”.
Tra gli altri profili che necessiterebbero di una modifica normativa vengono individuati, tra l’altro: l’esecuzione del sequestro; la disciplina finalizzata a garantire il coordinamento delle indagini e delle proposte in materia di prevenzione patrimoniale; l’introduzione di criteri di economicità nella amministrazione dei beni; la tutela dei terzi e la vendita dei beni sequestrati.
Lo Schema che è ancora all’attenzione delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, dove è stata chiesta una proroga dei termini per l’espressione del parere al Governo, dovra tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Si allega il parere della Commissione Giustizia.
7566-Parere della Commissione Giustizia.pdfApri