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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 10 luglio 2012, è entrato in vigore il decreto 6 luglio 2012 recante “incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”

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Pubblicato in G.U. il decreto contenente gli incentivi per le rinnovabili elettriche

3 Agosto 2012
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Il decreto 6 luglio 2012 disciplina le modalità d’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie d’incentivo, mensilmente aggiornato e pubblicato a cura del GSE, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui.

Le fonti per le quali sono previsti gli incentivi sono:

 

–       Eolico (onshore e offshore);

–       Idroelettrico;

–       Geotermoelettrico;

–       Biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;

–       Oceanica.

 

 

Caratteristiche degli incentivi

 

Le tariffe incentivanti e gli incentivi, nelle loro varie articolazioni, sono descritti all’art. 7 del decreto.

La tabella con i valori è riportata in Allegato 1 e si riferisce ai nuovi impianti che entrano in esercizio nell’anno 2013 (per ogni anno di entrata in esercizio successivo al 2013 si applica una decurtazione del 2%). L’Allegato 2 riguarda gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento, nonché gli impianti ibridi. In entrambi i casi, qualora gli impianti siano sottoposti a procedura competitiva d’asta al ribasso, come chiarito di seguito, si applica quanto previsto al Titolo III.

Per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW, il GSE eroga, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata in base alla fonte, alla tipologia dell’intervento e alla potenza dell’impianto. Per impianti con potenza superiore a 1 MW, invece, il GSE eroga un incentivo. L’energia prodotta resta comunque nella disponibilità del produttore.

Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, esposta in Allegato 1. Essa è da considerarsi al netto di eventuali fermate, disposte dall’autorità competente per problemi di sicurezza di rete.

Il diritto ai meccanismi di incentivazione è alternativo all’accesso alle modalità di ritiro dell’energia nonché allo scambio sul posto (trattato all’art. 23).

Sono previsti premi per gli impianti a biogas e geotermici che utilizzano tecnologie avanzate (le cui entità e condizioni sono stabilite rispettivamente agli artt. 26 e 27) e per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento (art. 8).

Il GSE provvede mensilmente, sulla base delle misure effettuate dal gestore di rete, alla liquidazione degli importi dovuti, tranne i casi in cui tali importi siano inferiori alle soglie dettagliate all’articolo 24.

I meccanismi di incentivazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del D. Lgs. n. 28/2011.

 

Accesso agli incentivi

 

Sono previsti tre meccanismi di accesso agli incentivi a seconda delle tipologie e delle taglie dell’impianto.

 

 

1.     Accesso tramite registro

 

 

Accedono ai meccanismi, previa iscrizione in appositi registri, nei limiti di potenza annua stabiliti all’art. 9, comma 4:

 

–  gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;

–  gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;

–  gli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale e parziale, purché rispettino i contingenti di potenza e i requisiti contenuti all’articolo 17, che espone anche i criteri di priorità per l’ammissione dell’impianto;

–  gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

 

La potenza di soglia è fissata in 10 MW per le fonti idroelettriche, in 20 MW per le fonti geotermoelettriche e in 5 MW per le altre tipologie di fonte rinnovabile. La potenza di un impianto è data dalla somma delle potenze degli impianti, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.

Le procedure di iscrizione ai registri sono disciplinate al Titolo II del decreto.

Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione il soggetto responsabile è tenuto a richiedere al GSE l’iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e alla tipologia dell’impianto pertinenti.

Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro 30 giorni prima dell’inizio del periodo utile per la presentazione delle domande di iscrizione. La durata di tale periodo è pari a 60 giorni.

I requisiti per la richiesta d’iscrizione, enunciati all’articolo 10, sono:

 

–  il possesso di titolo autorizzativo o, eventualmente, di titolo concessorio per gli impianti idroelettrici, geotermici ed eolici off-shore;

–  il preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

 

I criteri di priorità valutati dal GSE per la stesura delle graduatorie sono anch’essi contenuti all’articolo 10. All’articolo 11 sono invece presenti i termini entro cui i singoli impianti, iscritti al registro in posizione utile, devono entrare in esercizio: è prevista una riduzione dello 0.5 % della tariffa incentivante per ogni mese di ritardo, nei limiti di un anno. Decorso tale termine, il GSE esclude tale impianto dalla relativa graduatoria, determinando il decadimento del diritto agli incentivi.

 

 

2.     Accesso tramite procedure d’asta

 

 

Accedono ai meccanismi mediante partecipazione a procedure pubbliche competitive d’asta al ribasso, in forma telematica, nei limiti di potenza annua stabiliti all’art. 12, comma 4:

 

–  gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, la cui relativa potenza superi la potenza di soglia;

–  gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

 

Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d’asta 30 giorni prima dell’inizio del periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla medesima procedura d’asta, fissato in 60 giorni.

Per partecipare alla procedura d’asta i soggetti devono:

 

–  essere titolari di autorizzazione o, relativamente agli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio;

–  essere in possesso di un preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato dal proponente.

 

L’asta al ribasso, basata su offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d’asta, è valida con offerte di riduzioni superiori al 2%. La tariffa incentivante minima, comunque riconosciuta, è quella corrispondente a una riduzione del 30% della tariffa posta a base d’asta.

La graduatoria di ammissione all’incentivo vede come primo criterio la maggiore riduzione percentuale d’offerta; a parità di riduzione, si applicano i seguenti criteri secondari, in ordine di priorità:

 

–   impianti già in esercizio;

–   per impianti alimentati a biomasse, la dichiarazione di corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

–   per impianti geotermoelettrici, la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

–   anteriorità del titolo autorizzativo o, in taluni casi, del giudizio di compatibilità ambientale.

 

Il GSE, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, pubblica sul sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica, differenziando gli impianti di nuova costruzione da quelli oggetto di rifacimento e dagli impianti ibridi, i cui requisiti di ammissione alla procedura sono elencati al Titolo IV.

Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i termini specificati all’articolo 16, decorrenti dalla data di comunicazione dell’assegnazione dell’incentivo. Il mancato rispetto dei termini comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 24 mesi.

 

3.     Accesso diretto

 

 

Non sono soggetti alle procedure precedenti e accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti elencati all’art. 4, comma 3 (ad esempio quelli di bassissima potenza, etc).

Le procedure di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione sono riportate all’art. 21.

Entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete sul sistema GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la documentazione indicata all’Allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni, assicura al soggetto responsabile, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la stipula del contratto e l’erogazione dell’incentivo spettante.

 

 

Al Titolo IV è disciplinata l’incentivazione per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale e parziale, nonché per gli impianti ibridi.

Nel decreto sono inoltre trattati la transizione da precedenti meccanismi di incentivazione allo stesso sistema, attraverso la conversione in incentivo del diritto ai certificati verdi, e il contributo al GSE richiesto per coprire le spese istruttorie per l’accesso all’incentivazione. Esso è costituito da una quota fissa di 100 euro cui aggiungere una quota variabile sulla base della potenza dell’impianto, compresa tra gli 80 e i 2200 €.

Sono anche previsti contributi di 0.05 c€ per ogni kWh di energia incentivata, a copertura degli oneri di gestione in capo al GSE.

Entro il 25 agosto 2012 saranno pubblicate a cura del GSE apposite procedure applicative per l’accesso agli incentivi. Entro i primi giorni di novembre, saranno resi noti i dati aggiornati relativi alla potenza e all’energia degli impianti entrati in esercizio.

7572-D.Lgs 28-2011.pdfApri

7572-Decreto 6 luglio 2012.pdfApri
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