Nell’ultima sessione plenaria di Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull’efficienza energetica.
La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale dell’Unione relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data.
Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia.
Sono enunciate alcune misure che riguardano in modo specifico il settore delle costruzioni. Con riferimento alle ristrutturazioni di immobili, gli Stati membri devono stabilire una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.
Una prima versione della strategia deve essere pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica.
Vi è poi il ruolo esemplare che deve essere ricoperto dagli edifici degli enti pubblici. Ciascuno Stato membro deve garantire che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprieta del governo centrale e da esso occupati Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.
Sono previste delle esenzioni. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui sopra per le seguenti categorie di edifici:
a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico,
b) edifici di proprietà delle forze armate
c) edifici adibiti a luoghi di culto.
Viene anche introdotto, per il futuro, sempre al fine di far ricoprire un ruolo esemplare ai governi centrali, l’obbligo di acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.
Una volta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE, gli Stati membri avranno a disposizione 18 mesi per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale.
In allegato il testo adottato.