L’Aula del Senato, ha licenziato in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge recante “Riforma della legislazione portuale” (
DDL 143/S ed abb. Relatore Sen. Luigi Grillo del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento disciplina la riforma organica della L.84/1994 in materia portuale, determinando i principi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
In particolare, vengono attribuiti all’Autorità portuale – ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale deputato all’amministrazione dei porti espressamente indicati – i seguenti compiti: di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; di amministrazione in via esclusiva dei delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione.
Era prevista, inoltre, la possibilità per le Autorità portuali di
costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche. Tale disposizione, sulla quale l’
ANCE nel corso dell’iter del provvedimento ha evidenziato talune criticità (si veda al riguardo
“Interventi Ance” del 12 settembre 2012),
è stata, nel corso dell’
iter di approvazione del provvedimento,
soppressa.
Viene, altresì, attribuita, in via esclusiva alla legislazione statale, la disciplina di: sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze e sono individuati i principi a cui è improntata la ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità portuale e autorità marittima.
Vengono, altresì, dettate norme sulla classificazione dei porti, distinti in: categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; categoria II: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale; categoria III: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.
Altre disposizioni riguardano: il piano regolatore portuale e la relativa attuazione; il recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali; le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell’Autorità portuale; i sistemi logistico portuali; la concessione di aree e banchine; la disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali di interesse statale; il Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che successivamente, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sono destinate a investimenti di ANAS Spa e di Rete Ferroviaria Italiana Spa da finalizzare nell’ambito dei rispettivi contratti di programma.