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Fino al 30 novembre 2012 è possibile fare domanda di contributo per il ripristino immediato degli edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B e C delle schede AeDES) a causa del terremoto in Emilia dello scorso maggio. Il finanziamento è concesso fino all’80% dei costi dei lavori ed erogato direttamente all’impresa esecutrice

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Sisma Emilia – Sbloccati i contributi per il rispristino degli edifici lievemente danneggiati

5 Settembre 2012
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Dal 28 agosto al 30 novembre 2012 è possibile fare domanda di ammissione ai contributi per la riparazione e il ripristino immediato degli edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (classificazioni B e C delle schede AeDES) a causa del terremoto in Emilia dello scorso maggio.
 
Lo stabilisce l’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 (come modificata dall’Ordinanza n. 32 del 30 agosto) del Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, che costituisce il primo “sblocco” dei contributi pubblici agli interventi di riparazione e rafforzamento locale degli edifici danneggiati dal sisma, e in particolare dei contributi destinati agli edifici che hanno riportato danni lievi e che quindi possono essere riparati con maggiore rapidità, contribuendo al rapido rientro dei cittadini nelle loro abitazioni.
 
Il contributo è pari all’ 80% dei costi ammissibili e riconosciuti per riparare i danni ed è concesso a favore dei proprietari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari e degli usufruttuari degli edifici dichiarati temporaneamente o parzialmente inagibili, in cui sia presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione a titolo principale o ad attività produttiva.
 
Il costo ammissibile a contributo comprende gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture delle unità immobiliari inagibili e delle parti comuni dell’edificio, nonché le opere di finitura strettamente connesse a tali interventi. Accedono al finanziamento anche eventuali interventi sulle pertinenze esterne all’edificio interessato, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà degli stessi titolari delle unità immobiliari ammesse a contributo, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a contributo.
 
L’entità dei costi ammissibili a contributo è calcolata diversamente a seconda della superficie complessiva dell’unità che si intende riparare (per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l’Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010).
 
Per le superfici complessive fino a 120 m2, il costo ammissibile si ottiene moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/m2 più Iva (se non recuperabile) per la superficie complessiva dell’unità immobiliare.
 
Per le superfici superiori a 120 m2 e fino a 200 m2,il costo convenzionale si riduce a 200 euro/m2 più Iva (se non recuperabile).
 
Per le superfici eccedenti i 200 m2, il costo convenzionale si riduce a 100 euro/m2 più Iva (se non recuperabile).
 
In ogni caso, se il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, al lordo delle spese tecniche e dell’Iva, risulta inferiore ai costi convenzionali come sopra determinati, il contributo ammonta all’80% di tale costo.
Il contributo è inoltre aumentato del 20% se l’edificio è dichiarato di interesse culturale o assoggettato a vincoli paesaggistici.
 
Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono inoltrare apposita domanda diretta al sindaco del Comune in cui si trova l’edificio danneggiato. Il modello (in allegato assieme al testo dell’Ordinanza) e la procedura informatica per l’invio della domanda saranno pubblicati all’indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. Se l’edificio in questione è un condominio, la presentazione della domanda spetta all’amministratore.
 
La domanda, nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve indicare, tra le informazioni elencate all’art. 4 dell’Ordinanza, i tecnici incaricati del progetto e della Direzione Lavori, l’impresa incaricata di eseguire i lavori, con DURC regolare (in possesso di qualificazione rilasciata da SOA per importi dei lavori pari o superiori a 150.000 euro), e l’istituto di credito prescelto, tra quelli che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento.
 
La presentazione della domanda costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 74/2012 come convertito in legge.
 
Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento e determina il contributo ammissibile, al netto dell’eventuale risarcimento assicurativo (se l’edificio è infatti coperto da polizza assicurativa, il contributo è pari alla differenza tra il costo ammissibile e il risarcimento assicurativo e può anche raggiungere il 100% del costo ammissibile).
 
I lavori devono essere ultimati entro 8 mesi dalla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza dal contributo. E’ possibile una proroga di 4 mesi, autorizzata dai Comuni in virtù di giustificati motivi. Qualora i suddetti termini non siano rispettati, il Comune invia ai soggetti beneficiari dei contributi una diffida ad adempiere entro 60 giorni, e dopo tale termine eventualmente revoca il contributo.
 
Il contributo è erogato in due “tranche” dall’istituto di credito prescelto all’impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici incaricati, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo dell’intervento.
 
Il 40% del contributo è erogato entro 10 giorni dalla presentazione all’istituto di credito dello stato di avanzamento che attesti l’esecuzione di almeno metà dei lavori ammessi.
 
Il restante 60% è erogato a saldo, entro 10 giorni dalla presentazione all’istituto di credito della documentazione attestante la fine dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute. Tale presentazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Su richiesta, l’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori.
 
Sono ammessi a contributo, ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, anche gli interventi iniziati prima della data di entrata in vigore dell’Ordinanza (28 agosto 2012).
 

Seguiranno altre disposizioni rivolte agli edifici dichiarati totalmente inagibili ma con danni significativi che comunque necessitano di interventi di miglioramento sismico (schede AeDES con esito E leggero), e successivamente altre ancora, rivolte agli edifici inagibili con danni gravi e gravissimi (esito E pesante).

7776-Delibera ALR n.279_2010.pdfApri

7776-Ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012.pdfApri

7776-Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012.pdfApri
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