Con la legge 7 agosto 2012, n. 135 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (cosiddetta Spending Review 2).
Tra le modifiche introdotte dalla Legge, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, e cioè il 15 agosto scorso, sono contenute alcune interessanti disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori.
In particolare, le modifiche sono state inserite nell’ambito del codice dei pubblici contratti dall’articolo 1 del provvedimento e riguardano, nello specifico:
– l’articolo 2, comma 1-bis, in tema di Principi generali, con l’inserimento della precisazione per cui i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese;
– l’articolo 37, comma 13, in tema di Raggruppamenti Temporanei, con la precisazione che la regola concernente l’obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, si applica nel caso di appalti di lavori;
– gli articoli 75 e 113, in tema di cauzioni provvisoria e definitiva, con la precisazione che, nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo delle garanzie, rispettivamente pari al 2% del prezzo base ed al 10% per cento dell’importo contrattuale, va indicato nel bando o nell’invito quale misura massima.
Seguirà documento Ance di approfondimento.