Il Consiglio dei Ministri nella seduta del
9 ottobre u.s, n. 49, ha tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
– un disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
La Legge di stabilità per il 2013-2015 rappresenta lo strumento con cui sono disposte le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica che consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013. Sono previste inoltre le norme che assicurano il coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di Governo.
Gli obiettivi del disegno di legge sono cinque: anzitutto, evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA a partire da luglio 2013. Con la legge di stabilità l’aumento viene dimezzato. Gli altri obiettivi sono i nuovi incentivi per l’aumento della produttività; le garanzie per gli esodati; la copertura del quadro esigenziale dei Ministeri per il 2013; il pagamento degli arretrati delle PA. Per realizzarli sono previsti tre strumenti. Il primo strumento è la revisione della spesa pubblica (spending review); il secondo comprende degli interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa; il terzo, infine, riguarda l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Si introduce una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità a 3.000 euro, nonché la riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro).
Nell’ambito della legge di stabilità il Consiglio ha, inoltre, approvato il secondo capitolo delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica (spending review).
Il Consiglio ha, altresì, deciso di istituire nella legge di stabilità un Commissario anticorruzione che presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario sarà nominato, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell’interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri e parere favorevole di 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti. La Commissione potrà avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine per gli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi, e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica;
– un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V. L’intervento riformatore si incentra anzitutto sul principio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell’ordinamento, prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale. E’ la cosiddetta clausola di supremazia presente in gran parte degli ordinamento federali.
Si inseriscono nel campo della legislazione esclusiva dello Stato alcune materie che erano precedentemente considerazione della legislazione concorrente: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell’istruzione, il commercio con l’estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia.
Inoltre nella competenza statale rientrano anche materie sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che sono state oggetto, in questi anni, di contenzioso costituzionale.
Si attribuisce alla legge statale un ruolo più duttile ed ampio nell’area della legislazione concorrente, prevedendo che spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i problematici “principi fondamentali”, bensì di porre la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica.
Il Consiglio ha discusso l’attuazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra pubbliche amministrazioni e imprese. È stata confermata la volontà di esercitare la delega conferita dal Parlamento al Governo nell’ambito della legge dello statuto dell’impresa.
Il Consiglio dei Ministri ha, poi, esaminato, una serie di leggi regionali. Nell’ambito di tali leggi, ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in particolare, delle seguenti:
– della legge Regione Liguria n. 32 del 10/08/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)” in quanto contiene alcune disposizioni in materia di valutazione strategica ambientale e di valutazione di impatto ambientale che contrastano con gli articoli 117, primo comma e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione;
– della legge Regione Molise n. 18 del 7/08/2012 “Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti” in quanto contiene alcune disposizioni in materia di pianificazione urbanistica che contrastono con l’art.117, terzo comma, della Costituzione.
Per altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta, tra l’altro, delle seguenti leggi:
– Legge Regione Veneto n. 34 del 10/08/2012 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”;
– Legge Regione Veneto n. 36 del 10/08/2012 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”;
– Legge Regione Calabria n. 35 del 10/08/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 <