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Tra le modifiche approvate: rivisti i criteri di delega per la riforma del catasto dei fabbricati e del contenzioso tributario e la delega sulla ridefinizione dei redditi di impresa. Introdotta, altresì, la delega per ampliare l’applicazione della rateazione dei debiti tributari ed eliminata la norma sulla fiscalità ambientale.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Riforma fiscale: primo via libera dalla Camera con la “fiducia”.

12 Ottobre 2012
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (DDL 5291/C), con la votazione della “questione di fiducia” su un maxiemendamento, interamente sostitutivo dell’articolo 3 nonché sul mantenimento degli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento nel testo approvato dalla Commissione Finanze.
 
Nel corso dell’esame in Commissione è stato, infatti, deliberato, per ragioni di economia procedurale, di accorpare il testo in quattro articoli: l’articolo 1 sulle procedure di delega (ex artt. 1, 16 e 17); l’articolo 2 sulla delega per la revisione del catasto dei fabbricati e in materia di evasione ed erosione fiscale (ex artt. 2, 3, 4 e 4-bis); l’articolo 3 recante la delega per la disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale, dell’attività di tutoraggio, per la semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la razionalizzazione organizzativa dell’Amministrazione finanziaria, nonché per la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali (ex artt. 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, e 10); l’articolo 4 sulla delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della imposte indirette e del sistema dei giochi (ex artt. 11, 12, 13 e 15).
 
Tra le modifiche introdotte si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
-Viene precisato che le procedure di delega al Governo deve essere esercitata nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, con particolare riferimento all’articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e in coerenza con quanto stabilito dalla L. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea, secondo i principi e criteri direttivi indicati dal provvedimento.
-Nell’ambito della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati vengono riformulati alcuni principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega governativa tra cui i seguenti:
–      prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento;
–      garantire l’invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente alla efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all’imposta municipale sugli immobili, tenendo conto, nel caso delle detrazioni IMU, delle condizioni socioeconomiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE.
Vengono, inoltre, introdotti i seguenti ulteriori criteri:
–      prevedere, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori, l’aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;
–      prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite con obbligo di risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
-Nell’ambito della delega per la definizione di metodologie di stima e rilevazione dell’evasione fiscale di tutti i principali tributi, viene precisato, tra l’altro, che la Commissione istituita a tal fine presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze si avvale nel suo operato del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative e delle autonomie locali redigendo un rapporto annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva.
-Viene conferita al Governo la delega ad introdurre norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega previsti dal provvedimento con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dall’art. 2, c.36, del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011.
-Viene introdotta un’ulteriore delega al Governo volta ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto e consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell’atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
-Viene, inoltre, disposta la delega per l’istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.
-Nell’ambito della revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, vengono riformulati alcuni principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega governativa tra cui i seguenti:
–      –ampliamento dell’istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;
–      riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.
Vengono, inoltre, introdotti i seguenti ulteriori criteri:
–      ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi;
–      prevedere la non pignorabilità dei beni mobili strumentali all’esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell’attività economica.
-Viene rivista la delega per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi di impresa. In particolare, viene prevista l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dell’imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell’IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.
Al riguardo, viene, inoltre, previsto che il Governo è tenuto a chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
-Con riguardo alla delega per la razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta, viene introdotto un ulteriore criterio concernente la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci nonchè delle norme che regolano il trattamento dei cespiti nei trasferimenti di proprietà.
-Viene eliminata la disposizione introduttiva di nuove forme di fiscalità volte a garantire l’equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità il cui gettito è destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili.
– Con il maxiemendamento che sostituisce l’articolo 3 del testo è stata eliminata la norma, introdotta dalla Commissione, che conferiva al Governo la delega ad attuare una complessiva razionalizzazione e revisione dell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria prevedendo, tra l’altro, l’accorpamento delle strutture che, nell’ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni civili dell’amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei con, conseguente, soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni. Al riguardo, si evidenzia che l’accorpamento dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate è già prevista nell’ordinamento dall’art. 23 quater del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012.
 
Il disegno di legge passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
Per i contenuti del provvedimento come emanato dal Governo si veda precedente del 13 settembre 2012.
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