L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 158/2012 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (
DDL 5440/C), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Affari Sociali.
Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:
In relazione alle norme in materia di edilizia sanitaria, viene disposto che i lavori di ristrutturazione nonché di costruzione di strutture ospedaliere ivi previste, devono prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche.
In merito alla procedura di affidamento dei lavori, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al D.Lgs 163/2006, viene, altresì, specificato che la previsione della cessione all’aggiudicatario di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere quale quota del corrispettivo, opera solo nel caso in cui l’utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d’uso (e non “anche” come originariamente previsto nel testo).
Riguardo all’aggiornamento della normativa antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, viene precisato che lo stesso debba riguardare solo le strutture pubbliche ma che la medesima normativa si applica anche alle strutture private.
Con riguardo alla norma di modifica dell’art. 3-ter del DL 211/2011, convertito dalla L. 9/2012 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) sulla ripartizione tra le Regioni e Province autonome delle risorse a disposizione per la riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari, viene precisato che l’assegnazione delle suddette risorse avviene con decreto del Ministro della Salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla Regione che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali.
Vengono, inoltre, introdotte misure finanziarie e patrimoniali a favore delle Regioni. In particolare, viene previsto che le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all’articolo 6, comma 2-sexies, del DL 216/2011, convertito dalla L.14/2012 (proroga termini), per l’importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell’esercizio 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della L.311/2004 (legge finanziaria 2005), possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extra-sanitarie.
Viene, inoltre, disposta la proroga, al 31 dicembre 2013, del termine in scadenza il 31 dicembre 2012 relativo al divieto, di cui all’art. 1 comma 51 della L. 220/2010, di intraprendere o proseguire azioni esecutive, anche ai sensi delle disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza di cui all’art.112 del DLgs 104/2010, nei confronti delle aziende sanitarie locali delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.
Viene, altresì, precisato che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni suddette alle proprie aziende sanitarie locali e ospedaliere, ancorché effettuati prima della data di entrata in vigore del DL 78/2010, convertito dalla L.122/ 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per l’espletamento delle finalità istituzionali delle Regioni stesse.
Il decreto legge, che scade il 12 novembre 2012, passa ora alla seconda lettura del Senato.