E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del DL 174/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012″ (
DDL 5520/C – Relatori On. Pierangelo Ferrari del Gruppo parlamentare PD e On. Chiara Moroni del Gruppo parlamentare Fli).
Tra le principali misure previste:
DISPOSIZIONI SUL SISMA DEL MAGGIO 2012 A MODIFICA DEL DL 74/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE 122/2012 (Art. 11)
– Delega di funzioni
Viene previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province delle zone colpite dal terremoto. Nell’atto di delega devono essere individuate le specifiche normative statali e regionali cui è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.
– Deroghe al Codice dei contratti pubblici
Viene previsto, in deroga al Codice Appalti, che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi non sono ricompresi tra quelli soggetti a gara previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs 163/2006. Al riguardo, viene precisato che restano fermi i controlli antimafia previsti dall’art. 5-bis del predetto DL da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere.
– Ricostruzione edifici scolastici
Viene previsto che qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.
– Controlli antimafia
Viene previsto, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
Per l’affidamento e l’esecuzione delle attività, anche nell’ambito di subcontratti, è necessario comprovare quantomeno l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nei suddetti elenchi presso almeno una delle prefetture –uffici territoriali del Governo delle province interessate. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indicate dall’art. 5-bis del predetto DL 74/2012, viene prevista la possibilità di inserire ulteriori settori, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione.
– Esclusione sanzioni per il mancato rispetto patto di stabilità
Viene previsto che ai Comuni colpiti dal terremoto, individuati dall’art. 1, comma 1 del DL 74/2012,
non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, di cui all’articolo 7, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 149/2011.
– Protocollo d’intesa del 4 ottobre
Viene prevista la “legificazione” del protocollo d’intesa, sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministero dell’economia e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto rinviando alle disposizioni in esso contenute per l’attuazione delle disposizioni sul credito d’imposta e sui finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all’art. 3-bis comma 5 del DL 95/2012 convertito dalla L 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).
– Esclusione applicazione delle riduzioni di spesa previste dal DL spending review
Viene esclusa, per gli anni 2012 e 2013, l’applicazione ai Comuni, individuati dall’art. 1, comma 1 del DL 74/2012, delle disposizioni recate al comma 6 dell’articolo 16 del DL 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135/ 2012 sulle riduzioni di spesa per gli enti territoriali, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l’anno 2013.
– Sostegno al reddito dei lavoratori
In vigore dal 8 giugno 2012Viene modificato l’art. 15 del DL 74/2012, prevendendo che ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, fino al 31 dicembre 2012, una indennità definita anche secondo le forme e le modalita’ previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 285/2008, convertito dalla L. 2/2009.
– Adempimenti dei sostituti d’imposta
Viene previsto che, in considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Effettuato il versamento i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendete e assimilati.
– Versamento dei contributi e tributi
Viene previsto che i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell’articolo 8, comma 1, del predetto DL 74/2012, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
– Finanziamento statale
Viene previsto che i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa,hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del DL 74/2012, ovvero all’articolo 3-bis del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa.
Viene disciplinata nel dettaglio la procedura per consentire ai contribuenti di accedere al predetto finanziamento.
Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi dovuti.
IN MATERIA DI CONTROLLO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI
– Potenziamento del controllo della Corte dei Conti (art. 1)
Vengono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, con le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all’art. 3 della L.20/1994 e con la riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari ed emanati dal governo regionale; gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall’amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell’Unione europea e di quello costituzionale.
Viene, altresì, sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte il rendiconto generale della Regione.
Le sezioni regionali di controllo della Corte verificano: l’attendibilità dei bilanci di previsione, proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell’indebitamento; la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione.
L’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria, comporta l’obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
IN MATERIA DI FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
– Fondo di riserva (art. 3 comma 1 lett. g)
Viene previsto che gli enti locali devono riservare la metà della quota minima del “Fondo di riserva”, di cui all’art. 166 del D.Lgs 267/2000, alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
Viene, altresì, previsto che nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere aumentato nella misura dello 0,45 per cento (anziché dello 0,30) del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
– Avanzo di amministrazione (art. 3 comma 1 lett. h)
Viene modificato l’art. 187 del D.Lgs 267/2000 sull’avanzo di amministrazione, precisando che lo stesso non può essere utilizzato quando l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria).
Resta confermato che può essere utilizzato, tra l’altro, per il finanziamento di spese di investimento.
– Regole per assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese (art. 3 comma 1 lett i)
Viene previsto, a modifica dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000 – secondo il quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria – che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all’Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.
– Mancata approvazione del rendiconto (art. 3 comma 1 lett l)
Viene stabilito che la mancata approvazione del rendiconto di gestione, entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, fa scattare la procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141 del Dlgs 267/2000, che può portare fino allo scioglimento dell’Ente.
– Disposizioni in tema di patto di stabilità interno (art. 8)
Viene introdotta una norma interpretativa ai fini della determinazione dell’importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo, di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 7 del D.Lgs 149/2011 (prima delle modifiche apportate dal DL 16/2012, convertito dalla legge 44/2012), in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali.
In particolare, il riferimento al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo deve intendersi riferito all’ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 161 del D.Lgs 267/2000. Nel caso in cui l’ente non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all’ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell’interno.
Viene modificato l’articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012, convertito dalla legge 135/ 2012, prevedendo uno slittamento dei termini per l’adozione da parte del Ministero dell’interno delle riduzioni delle risorse erariali da imputare ai Comuni e alle Province della Regione Sicilia e Sardegna. In particolare, il termine del 30 settembre 2012 viene posticipato al 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell’anno 2012, ed al 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.
Viene, altresì, modificato l’art. 16 del predetto decreto prevedendo che, per l’anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali, di cui al comma 6, per i Comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno. La norma prevede, quindi, che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun Comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai Comuni esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito. A tal fine, i Comuni comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l’importo non utilizzato per l’estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.
Viene, inoltre, previsto che nel 2013 l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell’interno nel medesimo anno.
– Differimenti termini sull’IMU (art. 9 comma 3)
Viene differito al 31 ottobre 2012 il termine, in scadenza il 30 settembre, in base al quale i Comuni possono modificare le aliquote e le detrazioni IMU, a modifica dell’art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
Viene, altresì, differito al 30 novembre 2012 il termine, in scadenza il 30 settembre, entro cui i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per il 2012, a modifica del predetto art. 13.
– Riduzione dei costi della politica delle Regioni e modifiche al D.Lgs 267/2000 (Testo Unico enti locali) in materia di controlli sugli enti locali (artt. 2, 3 e 4)
Altre norme del provvedimento riguardano in particolare:
gli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive di governo; il sistema di controllo interno; il controllo di regolarità amministrativa e contabile; l’introduzione del controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi; l’introduzione di un sistema di controlli sulle società partecipate; l’introduzione del controllo sugli squilibri finanziari; il potenziamento dei poteri di controllo della Corte Conti finalizzato alla legittimità e regolarità delle gestioni e la funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio; il divieto per gli amministratori riconosciuti responsabili, in primo grado, di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell’ente di ricoprire cariche elettive per un periodo di dieci anni; l’introduzione della nuova “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell’ente locale; l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri finanziari e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2012, 100 milioni per il 2013 e 200 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.