CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
L’Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Giustizia.
Il testo riforma la normativa vigente in materia di condominio, integrando e riscrivendo, tra l’altro, gli articoli del codice civile su: parti comuni, destinazioni d’uso, diritti dei partecipanti, indivisibilità, innovazioni, esecuzione di opere, impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, manutenzione e ricostruzione delle scale, nomina e revoca degli amministratori, obblighi dell’amministratore, rendiconto condominiale, rappresentanza, costituzione dell’assemblea, validità ed impugnazione delle deliberazioni assembleari, regolamento di condominio.
In particolare, con una norma di modifica dell’art. 1135 del Codice civile sulle attribuzioni dell’assemblea dei condomini, si prevede che l’assemblea possa autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
Con altra norma, a modifica dell’art.1120 c.c. (innovazioni), viene previsto che i condomini con la maggioranza indicata dall’art. 1136 secondo comma c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio), possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto, tra l’altro: le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio e per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili.
Altre norme riguardano modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile, quali le modalità di: riscossione dei contributi condominiali, convocazione dell’assemblea, rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa, revisione delle tabelle millesimali, iscrizione al registro degli amministratori di condominio.
In corso d’esame sono stati soppressi gli articoli relativi agli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici ed all’istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, del Repertorio dei condominii.
Il provvedimento torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (DDL 4662/C ed abb.).
La Commissione Trasporti ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo unificato adottato come testo base.
Il disegno di legge conferisce al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale di cui di cui al D.Lgs 285/1992 (Codice della strada) sulla base di principi e criteri direttivi specificatamente indicati tra cui:
– revisione dell’apparato sanzionatorio e del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie;
– classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;
– attribuzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote.
Viene, inoltre, autorizzato il Governo ad emanare, entro il medesimo termine, regolamenti per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie specificatamente indicate tra cui:
– caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
– disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all’autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati;
– classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all’uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada;
– disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi.
Al riguardo, viene altresì disposta la conseguente abrogazione delle norme di legge che disciplinano le suddette materie con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti che recano un elenco specifico delle norme abrogate.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.