SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (DDL 2646/S).
La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
In merito all’attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), che opera presso la presidenza del consiglio al fine di concordare le linee politiche del Governo nella processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea, viene precisato che deve essere garantita adeguata pubblicità dei lavori.
Emend.2.3 (testo 2) del Relatore
Art. 3
In relazione alle norme relative all’informazione e consultazione del Parlamento viene disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia.
Emend.3.100 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Fatto salvo quanto già previsto fino ad ora in base ai protocolli allegati al trattato sull’Unione europea (sul ruolo dei Parlamenti nazionali e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità), le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell’unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte delle Regioni.
Emend.6.0.1 (testo 2)
Art. 7
In merito alla disciplina della riserva di esame parlamentare, seconda la quale le Camere o il Governo stesso in sede di Consiglio dell’UE possono decidere di apporre una riserva d’esame sui progetti di atti comunitari ( per cui l’Esecutivo dovrà attendere la conclusione dell’esame parlamentare, prima di procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell’UE) viene previsto il termine di 30 giorni, anziché 20 per la conclusione dell’esame e la conseguente pronuncia parlamentare sull’atto.
Emend.7.1 del Relatore
Art. 10
Viene modificata la definizione dei contenuti della relazione programmatica annuale che il Governo presenta alle Camere entro il 31 dicembre, prevedendo che la stessa debba indicare la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, tra cui: mercato interno e concorrenza; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica di ricerca e dell’innovazione; politica energetica; politica dell’ambiente; politica fiscale; politiche per l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l’istruzione, la formazione e la cultura. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti entro l’anno medesimo.
Emend.10.2 del Relatore
Art. 27
In relazione alla disciplina della legge europea e della legge di delegazione europea, previste nel testo, che assicurano il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’ Unione europea, viene disposto che, nel caso di ulteriori esigenze di recepimento di obblighi comunitari, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea», completato dall’indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall’anno di riferimento e dalla dicitura «secondo semestre».
Emend.27.3 (testo2) del Relatore
Art. 28
Riguardo alla legge di delegazione europea, viene previsto che la stessa possa contenere, tra l’altro, disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell’ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all’Italia dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Emend. 28.3 (testo 2) del Relatore
Art. 30
In merito ai principi e criteri generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea, viene precisato che gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della L.246/2005 (sulla semplificazione e riassetto normativo).
Emend.30.100 del Relatore
Articolo aggiuntivo
In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, viene disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli Affari europei, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenti alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell’Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.
Il provvedimento non può contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l’attuazione o l’applicazione dell’atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.
Emend. 35.0.100 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma sulla disciplina degli aiuti pubblici concessi per calamità naturali, in cui si prevede che gli stessi possono essere concessi a soggetti che esercitano un’attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:
– l’area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell’evento calamitoso;
– l’aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità – di livello statale, regionale o locale – non superi complessivamente l’ammontare del danno subito;
– l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l’ammontare del danno, maggiorato dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso.
Le modalità di attuazione della disposizione sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle more dell’adozione dello stesso, la concessione degli aiuti è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art.108 del TFUE.
Emend.43.0.1 (testo 2)
Il provvedimento abroga e sostituisce la L.11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), dettando la nuova disciplina della partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
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Decreto legge n. 129 del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto” (DDL 3463/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive.
Il provvedimento è volto a fronteggiare la situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto e di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo d’intesa stipulato il 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero per la Coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto. Il quadro complessivo degli interventi del Protocollo ammonta a 336,7 milioni di euro.
Il decreto legge, che scade il 7 ottobre 2012, passa ora alla lettura del Senato.