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Tra le modifiche introdotte in corso d’esame: la proroga della verifica di sicurezza per le imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012; l’esclusione dall’applicazione del DM 161/2012 su terre e rocce da scavo per le zone terremotate; il differimento della dichiarazione IMU per il 2012.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 174/12 sulla finanza e funzionamento degli enti locali:primo via libera dalla Camera dei Deputati

14 Novembre 2012
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 174/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012″, (DDL 5520/C – Relatori On. Pierangelo Ferrari del Gruppo parlamentare PD e On. Chiara Moroni del Gruppo parlamentare Fli), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio dopo il rinvio deliberato dall’Assemblea.
 
Tra le principali modifiche introdotte in corso d’esame:
 
SUL SISMA DEL MAGGIO 2012 A MODIFICA DEL DL 74/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE 122/2012 (Art. 11)
– Viene precisato – a modifica dell’art. 8, comma 7, del DL 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012) – che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
 
– viene prorogato, al 31 maggio 2013, per i fabbricati rurali situati nei territori dei Comuni e delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo – interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano di cui all’art.13, comma 14-ter, del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011;
– viene prorogato a dodici mesi il termine di sei mesi previsto per l’effettuazione della verifica di sicurezza per le imprese danneggiate dal sisma previsto dall’art. 3, comma 9, del DL 74/2012, convertito dalla L.122/2012;
 
– viene previsto che per garantire la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, fino alla data di cessazione dell’emergenza non trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
 
– vengono estese, le agevolazioni previste dal DL 74/2012 per le imprese operanti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ad ulteriori Comuni della zona (Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro piacentino), ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici;
 
– viene previsto che i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni: ai titolari di redditi d’impresa e agli esercenti attività commerciali o agricole – che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del DL 74/2012, convertito dalla legge 122/2012 – per il pagamento dei tributi, contributi e premi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; ai titolari di redditi da lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
 
Agli oneri derivanti dall’applicazione di tali disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 222/1985, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
 
– con una norma interpretativa, viene precisato che le norme sulle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 917/1986, e di cui all’art.11, comma 1, del DL 83/2012, convertito dalla L.134/2012, sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi;
 
– viene previsto che, nell’ambito degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012 nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, la presentazione da parte dell’affidatario della richiesta di subappalto (di cui all’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l’ingresso del subappaltatore in cantiere e per l’avvio da parte di questi delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
 
IN MATERIA DI CONTROLLO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI
 
– viene riscritto l’art. 1 del provvedimento concernente il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni.
 
In particolare, viene previsto che le sezioni regionali della Corte esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le sezioni verificano, inoltre, che i rendiconti delle Regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali per la collettività regionale e di servizi strumentali alle Regioni, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del SSN.
 
Con riferimento alla disposizione del testo che stabilisce l’obbligo delle amministrazioni interessate – nel caso in cui venga accertato, nell’ambito delle predette verifiche, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, viene chiarito che tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
 
Per quanto concerne il giudizio di parifica, ad opera della Corte dei Conti, sul rendiconto generale della Regione, viene precisato che alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa.
 
Viene, altresì, previsto che il Presidente della Regione trasmette alla Corte dei Conti ogni dodici mesi (anziché trimestralmente come previsto dal testo iniziale), una relazione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
 
Per quanto riguarda, invece, il rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, questo viene disciplinato nell’ambito dell’art. 3 del provvedimento (e non più come originariamente previsto nell’art. 1) con apposite disposizioni analoghe a quelle previste sul controllo dei bilanci e rendiconti delle Regioni;
 
– viene modificato il D.Lgs 149/2011 sulla relazione di fine legislatura regionale e sulla relazione di fine mandato provinciale e comunale, prevedendo, tra l’altro, la trasmissione delle stesse, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco, alla Corte dei Conti.
 
Viene, altresì, introdotta la relazione di inizio mandato provinciale e comunale, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti;
 
– viene modificata la disposizione del testo sul sistema di controlli sulle società partecipate, prevedendo l’applicazione dello stesso agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti e alle sole società non quotate partecipate dallo stesso ente;
 
– con riferimento alla norma del provvedimento sui controlli esterni sugli enti locali, viene previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 196/2009, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali;
 
– viene modificata la disposizione che interviene sull’art. 191 del D.Lgs 267/2000 – secondo il quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria – prevedendo che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni (anziché dieci come previsto nel testo iniziale) dall’ordinazione fatta a terzi sottopone all’Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Resta previsto che il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare;
 
– viene modificato l’art. 222 del Dlgs 267/2000 sulle anticipazioni di tesoreria aumentando il limite massimo dell’anticipazioni per gli enti locali in dissesto economico-finanziario che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione;
 
– viene previsto che per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 « Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno, accantonate ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del D.Lgs 504/1992, e non utilizzate nei richiamati esercizi, sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 
– viene modificata la disposizione del testo che differiva al 30 novembre 2012, il termine (di cui all’art. 12-ter del DL 201/2011 convertito dalla L 214/2011) in scadenza il 30 settembre, entro il quale i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per il 2012, prevedendo che la stessa debba essere effettuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e delle relative istruzioni;
 
– viene previsto che a seguito della verifica del gettito dell’IMU dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.
 
Per i contenuti del testo come emanato dal Governo vedi precedente del 15 ottobre 2012.
 
Il decreto legge che scade il 9 dicembre 2012, passa ora alla lettura del Senato.
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