L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (
DDL 3900/C – Relatore l’On. Roberto Cassinelli del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento contiene una rivisitazione complessiva dell’ordinamento forense e, a tal fine, disciplina, tra l’altro: l’esercizio dell’attività di avvocato, i doveri, le tariffe professionali, gli albi, elenchi e registri; gli organi e le funzioni degli ordini forensi; l’accesso alla professione e il procedimento disciplinare.
In particolare, il testo, nel disciplinare l’esercizio della professione di avvocato, riserva a quest’ultimo, con alcune specifiche limitazioni, l’esercizio delle attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale. A tal fine, viene chiarito – con una norma introdotta dal Senato e modificata nel corso dell’esame alla Camera- che le Associazioni, nelle diverse articolazioni, possono svolgere attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore dei propri associati, purché portatrici di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale.
Viene, altresì, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto le suddette attività, se svolte nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Infine, viene previsto che se il destinatario delle attività è costituito in forma di società, le stesse possono essere svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Con riferimento al regime di incompatibilità, viene chiarito che la professione di avvocato è incompatibile, tra l’altro, con qualsiasi attività di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, anche se con orario di lavoro limitato.
Viene, inoltre, dettata una nuova disciplina delle società tra avvocati, demandata a un decreto legislativo da emanare entro un anno ed introdotta la figura dell’avvocato specialista.
Nel corso dell’esame è stata stralciata una disposizione (art. 46) recante disposizioni in materia di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato che sarà oggetto di un disegno di legge che seguirà un iter autonomo.
Il testo torna ora per la terza lettura al Senato.