L'Inps, con il messaggio n. 20123/2012, ha fornito chiarimenti a supporto della circolare n. 128/12, circa la modalità di compilazione del flusso “UniEmens” e la dichiarazione de minimis per la fruizione dello sgravio contributivo connesso alla stipula del contratto di apprendistato.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni Ance sul tema (cfr. comunicazione Ance dell’8 novembre scorso) per informare che l’Inps, con il messaggio n. 20123/2012, ha fornito chiarimenti a supporto della circolare n. 128/12, circa la modalità di compilazione del flusso “UniEmens” e la dichiarazione de minimis necessaria per fruire dello sgravio contributivo connesso alla stipula del contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 183/2011.
Per quanto attiene le modalità di compilazione del flusso “UniEmens”, l’Istituto precisa che i codici tipo contribuzione preceduti dalla qualifica “5” (apprendisti) “A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2”, continueranno ad avere validità fino al 31/12/2012.
I codici tipo contribuzione “D0-D1-D2”, potranno continuare ad essere utilizzati per contraddistinguere, fino alla loro scadenza, gli eventuali rapporti di apprendistato costituiti ai sensi della legge n. 196/1997.
I nuovi codici tipo contribuzione: “J0-J1-J2-K0-K1-K2”, “nonché “APPA-APPB-APPC” saranno, invece, resi obbligatori a partire dalle denunce contributive riferite a gennaio 2013.
Per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità e contraddistinti dal codice tipo contribuzione “J3-J4-J5–K3-K4-K5” viene confermato quanto disposto al punto 7.1 della citata circolare. I datori di lavoro possono utilizzare i codici tipo contribuzione “J3-J4-K3-K4” e il codice causale “MOAP” da gennaio 2012, mentre i codici “J5-K5” potranno essere utilizzati per periodi di paga non anteriori a luglio 2013.
In ordine allo sgravio contributivo totale a carico dei datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, l’Inps precisa che i codici tipo contribuzione da utilizzare sono:
“J6- K6”– validità da 01/2012 – primo anno di sgravio;
“J7-K7”– validità da 01/2013 – secondo anno di sgravio;
“J8-K8”– validità da 01/2014 – terzo anno di sgravio.
I datori di lavoro che hanno operato in maniera difforme rispetto alle sopracitate disposizioni dovranno provvedere alla sistemazione dei flussi UniEmens mediante procedura UniEmens Vig.
In merito, poi, alla dichiarazione de minimis, necessaria per la fruizione dello sgravio, oltre a precisare i soggetti legittimati alla trasmissione della stessa con riferimento alla nozione di impresa elaborata a livello comunitario, l’Istituto ribadisce che la dichiarazione deve essere inviata nel più breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore.
Come già riportato nella circolare, la dichiarazione resa dall’impresa deve contenere la quantificazione degli incentivi de minimis nazionali, regionali o locali, già fruiti a tale titolo nel triennio antecedente la data della richiesta.
Al fine di verificare che l’ammontare complessivo del beneficio connesso all’assunzione di apprendisti non faccia superare all’impresa i limiti massimi fissati dai regolamenti comunitari su un periodo di tre anni, occorre:
– determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo contratto di apprendistato agevolato e individuare i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno nel quale la stessa è avvenuta (es. se l’assunzione avviene in data 15/03/2013, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti de minimis fruiti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013);
– calcolare il limite, sommando tutti gli importi di aiuti de minimis, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
Gli aiuti di stato – sottolinea l’Inps – devono essere considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. Nel caso della stipula di un contratto di apprendistato, il diritto a ricevere l’aiuto sorge al momento dell’assunzione.
Per lo sgravio riferito alle assunzioni con contratto di apprendistato, l’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale degli oneri previdenziali stimati per tutto il triennio di agevolazione.
L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo che – per le imprese che occupano fino a 9 addetti – è pari a 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno, e 10% per il terzo anno.
Poiché l’importo dichiarato rappresenta una stima della misura dell’aiuto, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps eventuali variazioni negli importi fruiti nel limite del de minimis.
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