Con l’allegata circolare n. 29 /2012, il Ministero del Lavoro torna a dare alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012), con particolare riguardo a ciò che concerne le collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Si sottolinea, infatti, che il presupposto imprescindibile di tale contratto risulta essere il progetto che deve essere specifico e determinato dal committente o dal collaboratore medesimo.
Tale progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, altro elemento imprescindibile, e comunque obiettivamente verificabile non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
Alla luce, infatti, anche delle risultanze giurisprudenziali, l’intento della norma è stato quello di chiarire che il progetto, pur se collegato all’attività principale dell’impresa, deve sempre distinguersi dalla stessa ed essere autonomo quanto ai contenuti e agli obiettivi.
Al fine, poi, di ricevere la genuinità della collaborazione, è stato individuato un altro elemento determinante, dato dal fatto che il collaboratore non deve svolgere compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Quanto al primo aspetto, deve intendersi che il collaboratore al fine di potersi definire tale, deve godere di autonomia e di autodeterminazione nelle modalità di esecuzione dell’attività.
Quanto invece all’aspetto della ripetitività, si è inteso fare riferimento allo svolgimento di compiti estremamente semplici ed elementari, tali da non necessitare di alcuna indicazione da parte del committente e, pertanto, non riconducibili ad un’attività di collaborazione per la natura della stessa.
Su tale aspetto si ricorda che la legge rimanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare i compiti, in ogni settore, ritenuti meramente esecutivi e ripetitivi, pur non escludendosi comunque l’operatività di una presunzione contraria per quelli non previsti.
Il Ministero ha, comunque, indicato alcune attività che, anche sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, non possono ritenersi compatibili con attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Tra queste, sono state inserite quelle svolte dagli autisti e dagli autotrasportatori , nonché dai muratori e dagli operai in edilizia.
Per ciò che concerne, poi, il corrispettivo del contratto a progetto e il collegamento che la Riforma Fornero ha effettuato ai minimi individuati nei contratti collettivi di categoria per i collaboratori o, in mancanza il riferimento ai minimi stabiliti per i lavoratori subordinati con mansioni equiparabili, il Dicastero, nella nota in oggetto, ha sottolineato che tale rinvio determina ancora una volta il rimando ai principi dell’adeguata remunerazione di cui all’art. 36 della Costituzione.
In mancanza comunque delle determinazioni da parte della contrattazione collettiva, gli ispettori del lavoro dovranno astenersi dal procedere a diffide accertative.
Si conclude comunque segnalando che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo previdenziale.
Qualora poi il collaboratore svolga la propria attività in maniera non autonoma e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, opponibile da parte del committente.
Tale presunzione non opera, invece, nei casi di elevate professionalità del collaboratore che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.
Tutte le novità in materia di collaborazione coordinata e continuativa trovano applicazione per i contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012.
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