Il Consiglio dei Ministri nella seduta del
6 dicembre u.s, n. 57, ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
– uno Schema di decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane;
– un decreto legge che risponde alla necessità di adempiere agli obblighi europei oggetto di contestazione da parte della Commissione europea. Il decreto legge “Salva sanzioni” contiene disposizioni urgenti per il tempestivo adeguamento statale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Si tratta di obblighi specifici di cui alla normativa UE, quali appunto il superamento di procedure di infrazione e di contestazioni, ovvero atti normativi e amministrativi, non pienamente conformi al diritto dell’UE.
Con tale provvedimento, in particolare, si potrebbero chiudere 4 procedure di infrazione, recepire 2 direttive i cui termini sono scaduti e adempiere a una sentenza della Corte di Giustizia UE;
– un Regolamento che riguarda le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 31 maggio (disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) ha disposto che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e in termini di contabilità economico-patrimoniale e da conti economico-patrimoniali. Tale piano deve essere redatto dalle PA – ad eccezione dei Ministeri e degli enti territoriali – secondo comuni criteri di contabilizzazione indicati dal provvedimento.
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, esaminato alcune leggi regionali deliberando l’impugnativa, dinanzi alla Corte Costituzionale, tra l’altro, delle seguenti leggi:
– Legge Regione Umbria n. 15 del 5/10/2012 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)” in quanto contiene alcune disposizioni in materia di provvidenze sociali in contrasto con le norme comunitarie e statali e, pertanto, viola gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione;
– Legge Regione Sardegna n. 20 del 12/10/2012 “Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici” in quanto contiene alcune disposizioni in contrasto con i principi statali in materia di tutela del paesaggio e, pertanto, viola l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.
È stata, inoltre, deliberata la rinuncia all’impugnativa della Legge Regione Calabria n. 46 del 12/10/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 16 ottobre 2009, n. 35, recante: «Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva antisismica”.