L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in terza lettura e definitiva lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”
(DDL 5534-bis-B/C), con la votazione di fiducia sul testo approvato con la medesima procedura dal Senato.
Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:
in materia tributaria e fiscale
-Viene disposto che, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure di esecuzione poste in essere.
Per i crediti diversi da quelli suddetti, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con modalità stabilite dal decreto citato. Ad entrambe le tipologie di crediti non si applicano le disposizioni in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli di cui agli artt.19 e 20 del D.Lgs 112/1999 e non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
Viene, altresì, prevista l’istituzione, con decreto del Ministro dell’Economia da emanarsi entro il 30 giugno 2013, di un Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell’art. 3 del DL 203/2005, convertito dalla L.248/2005, che elaborerà annualmente criteri di individuazione delle categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento selettivo e mirato dell’attività di riscossione, nonché criteri di controllo delle attività svolte sulla base indicazioni fornite.
Viene disposto, altresì, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore. Al riguardo sono dettate apposite norme operative.
-In materia di imposta municipale propria viene eliminata la quota del gettito riservata allo Stato di cui all’art. 13, comma 11 del DL 201/2011 e viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell’IMU, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per il 2014. L’ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l’anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l’anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro.
Allo Stato viene riservato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% con possibile aumento, ad opera dei Comuni sino a 0,3 punti percentuali.
Previste, inoltre, modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del DL 201/2011. In particolare, viene previsto che il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.
-Viene prorogata al 31 dicembre 2015 la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, per gli enti non commerciali operanti nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia ai sensi dell’art. 6, c. 8-quinquies del DL 300/2006 convertito dalla L. 17/2007.
in materia di appalti e infrastrutture
-Viene prorogato dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2013 il termine entro cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas s.p.a. sottoscrivono la convenzione da approvarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Viene, inoltre, prorogato al 30 marzo 2013, il termine entro il quale il nuovo statuto della società predisposto dall’amministratore unico è approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
-Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, viene concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
-In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione degli interventi specificatamente indicati siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l’utenza.
-In via straordinaria, per l’anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per interventi nella laguna di Venezia, che non hanno raggiunto l’obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell’esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione, non si applica la sanzione prevista per il mancato raggiungimento dell’obiettivo 2012.
-Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2013, di 100 milioni di euro per l’anno 2014, di 680 milioni di euro per l’anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.
-Per la realizzazione dell’asse autostradale ”Pedemontana Piemontese” è assegnato alla regione Piemonte, per l’anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.
-Viene, tra l’altro, modificato l’art.14 del DPR 115/2002 (spese di giustizia) prevedendo che nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 119, c. 1, lett.a) del D.Lgs 104/2010, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs163/2006 (sui metodi di calcolo del valora stimato dei contratti pubblici). Nei ricorsi in materia di i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti (art. 119, comma 1, lett. b) del D.Lgs 104/2010), in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.
Viene previsto che in considerazione dell’eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) per la realizzazione dell’evento Expo 2015, in luogo della riduzione della relativa autorizzazione di spesa di cui all’art. 14 del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individua, a decorrere dall’anno 2013, idonea compensazione nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’art.21, comma 5, lett.b), della L. 196/2009 (contabilità pubblica), del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Per lo svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all’Allegato 1 del DPR 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 (art. 3, comma 25, della L.244/2007), mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La Società Expo 2015 è, altresì, autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell’ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all’allegato 1 suddetto.
in materia di lavoro
– Viene autorizzata la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un’unica soluzione nell’anno 2013.
– Vengono dettate disposizioni in materia di ricongiungimento dei periodi assicurativi. In particolare, viene previsto che i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, c. 6 e il requisito contributivo di cui al c. 7 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Conseguentemente, viene ridotto il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
-Vengono modificate le norme in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) di cui all’art.11 della L.92/2012, prevedendo, tra l’altro, che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo dovuto è pari al 41 per cento (anziché al 50 per cento) del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Disposta, altresì, l’applicazione alle prestazioni liquidate dall’Aspi, per quanto non disciplinato dalla L.92/2012, delle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Viene, inoltre, prorogato dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014, il termine per la riduzione dell’aliquota contributiva (dal 4 per cento al 2,6 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio di attività di somministrazione) che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi bilaterali appositamente costituiti.
Al fine di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori, viene, altresì, incrementata di 200 milioni di euro per il 2013 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L.236/93, confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (art.18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009).
Viene previsto, altresì, che entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell’andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro, con decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50% dell’aumento contributivo di cui all’art. 25 della L.845/1978 (fondo di rotazione per la formazione professionale), per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall’INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
in materia di finanza pubblica
-Vengono riviste le norme sull’imposta sulle transazioni valutarie. In particolare, viene previsto che il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2% (e non più dello 0,05%) sul valore della transazione. Tale imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con successivo decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno stabilite le modalità di applicazione dell’imposta, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi.
-Vengono previste norme di modifica al D.Lgs 159/2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, sulla gestione dei beni sequestrati.
Viene disposto, in particolare, che i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta ovvero essere affidati ovvero possono essere affidati all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Viene previsto, altresì, che il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.
Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione dell’amministratore giudiziario, può destinare alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione. I proventi derivanti dalla vendita dei beni affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati.
Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimento di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati l’Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l’Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un’apposita convenzione che definisce le modalità. di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
Vengono dettate, altresì, disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’Agenzia.
-Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle Regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell’art. 14, c.22, del DL 78/2010, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall’attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo 2013, sono individuati i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione attribuibile a ciascuna Regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione.
Il piano di stabilizzazione finanziaria per le Regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l’attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.
-Viene incrementata la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, c. 5, del DL 282/2004 convertito dalla L. 307/2004, di 2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni per l’anno 2014, di 22,3 milioni per l’anno 2015, di 35 milioni per l’anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorre dal 2017.
-Viene ulteriormente incrementato il Fondo di protezione civile di 47 milioni di euro nel 2013, 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015 per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali inserendo anche quelli verificatisi in Piemonte nel marzo e novembre 2011 ed in Toscana e Umbria nel novembre 2012.
-Viene ridotta la dotazione annua del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzato ad escludere dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni che impiegano beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
-Viene differita al 2014 il termine di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del Dlgs 68/2011 sulla facoltà per ciascuna Regione a Statuto ordinario di aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base.
-Vengono dettate ulteriori disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, applicabili ai soggetti titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al DM 1° giugno 2012 – diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del DL74/2012, convertito dalla L.122/2012, ovvero all’art. 3-bis del DL 95/2012, convertito dalla L.135/2012 – che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato almeno due delle seguenti condizioni: diminuzione volume d’affari nel periodo giugno novembre 2012; utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività ovvero riduzione di personale; riduzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale dei consumi per utenze nel periodo giugno novembre, rispetto al corrispondente periodo nel 2011; contrazione superiore del 20%, registrato nel periodo giugno novembre rispetto al corrispondente del 2011 dei costi variabili.
Tali soggetti, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, potranno chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito nei territori danneggiati dal sisma del maggio 2012, di accedere ad un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato nei termini stabiliti dall’art.11, c. 7, del DL 174/2012,convertito dalla L.213/2012. A tal fine i soggetti finanziatori potranno contrarre appositi finanziamenti secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’ABI, sempre secondo le modalità dettate in merito dal DL 174 suddetto. Per accedere al finanziamento i soggetti sopramenzionati dovranno, altresì, presentare un apposita autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, che attesti la diminuzione del volume d’affari, nonché l’utilizzo di strumenti di sostegno al reddito o la diminuzione dei consumi per utenze, o ancora la riduzione dei costi variabili.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà data notizia della positiva verifica e saranno stabilite le date del 2013 entro le quali i titolari d’impresa industriale o commerciale, esercenti attività agricola e titolari di reddito di lavoro autonomo possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito il finanziamento.
Riguardo ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di durata massima venticinquennale, erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori di cui all’art.3-bis, comma 4 del DL 95/2012, convertito dalla L.135/2012, viene previsto, inoltre, che in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi del D.Lgs 241/97. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.
Con una norma interpretativa è stato, altresì, precisato che la disposizione di cui all’art.11, comma 7, ultimo periodo del DL 174/2012, convertito dalla L.213/2012, relativa all’applicazione delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte dei sostituti d’imposta che abbiano regolarizzato, entro il 20 dicembre 2012, gli adempimenti e versamenti omessi dal maggio 2012, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono, altresì, i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota dovuta a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore.
Viene, inoltre, disposta l’adozione di linee guida, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell’accesso al credito nell’ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa.
Viene, altresì, precisato che per i titolari di reddito d’impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni per accedere ad un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni di cui all’art. 11, comma 7, del DL 174/2011, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi concessi ai sensi dell’art. 3 del DL 74/2012.
Viene previsto che il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni e alle Province colpite dal sisma del maggio 2012, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del provvedimento, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
-Vengono previste norme che riproducono sostanzialmente il contenuto del DL 216/2012, “salva sanzioni” (DDL 3603/S – si veda precedente del 18 dicembre 2012), che andrà quindi a decadere.
In particolare, vengono dettate specifiche disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
In materia di lavoro e politica sociale, vengono dettate norme per il recepimento della Direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, nonché per il recepimento della Direttiva 2010/18/UE che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale. A tale ultimo riguardo, viene modificato l’art. 32 del D.Lgs 151/2001(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità), prevedendo che il congedo parentale possa essere fruito anche su base oraria, che il lavoratore, nel presentare al datore di lavoro la domanda di congedo parentale, è tenuto ad indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo ed, infine, che il lavoratore e il datore di lavoro possono mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, anche al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Con altra norma si provvede all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE del 6 ottobre 2001, in materia di recupero di aiuti di Stato illegali. In particolare, viene previsto che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, l’INPS richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n.2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l’identificazione dell’aiuto di Stato illegale. Le imprese dovranno fornire le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di rifiuto o omissione delle informazioni entro il termine, l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l’INPS provvede al recupero integrale dell’agevolazione di cui l’impresa ha beneficiato.
Qualora dall’attività istruttoria suddetta, anche a seguito del parere acquisito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia emersa o sia presunta l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l’INPS notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l’avviso di addebito recante l’intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati nonché degli interessi maturati dalla data della fruizione dell’agevolazione fino alla data del recupero effettivo.
Ulteriori disposizioni riguardano, tra l’altro, il potere sostitutivo statale per la regolare ed efficace gestione del ciclo rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, in considerazione della situazione di grave criticità attuale, con la nomina di un Commissario, con decreto del Ministro dell’Ambiente, che provveda in sostituzione degli enti competenti in via ordinaria.
vengono previste, inoltre, disposizioni volte al recepimento della Dir.2010/45/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
Viene, infine, stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del DL. 216/2012, sopra menzionato.
Nell’ambito delle riduzioni di spesa degli enti territoriali, viene innalzata a 2.250 milioni di euro (anziché a 2.000) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 2.600 milioni di euro (anziché a 2.100) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 23/2011, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Viene, inoltre, incrementata di 150 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale.
Previste, altresì, norme sulla redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali, sul patto di stabilità interno e sulle relative sanzioni e modalità di certificazione nonché sui limiti alle spese correnti degli enti locali.
Per il finanziamento delle misure in materia, viene prevista, tra l’altro, la proroga al 30 giugno 2013 dei termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.
Viene disposta la proroga al 30 giugno 2013 di una serie di termini specificatamente indicati tra i quali si segnalano:
-il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, c. 5, del Dlgs 2008/81;
-il termine di cui all’art. 6, c. 2bis, del DL 216/2011 in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni;
-il termine per la sperimentazione delle zone a burocrazia zero ai sensi dell’art. 3 del DL 70/2011.
Prorogato, inoltre, al 31 marzo 2013 il termine di cui al DM 5 luglio 2012 in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il termine è prorogato di dodici mesi per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale purchè ottengano l’autorizzazione unica entro il 30 giugno 2013.
Prorogate altresì a tutto il 2013 le misure in materia di ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 19, commi 14,15 e 16 del DL 2008/185.
Per i contenuti del provvedimento come emanato dal Governo si veda precedente del
24 ottobre 2012.
Per i contenuti delle modifiche introdotte, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati si veda precedente del
22 novembre 2012.