L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 174/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012″, (
DDL 3570/S -Relatori il Sen. Carlo Sarro del Gruppo parlamentare PdL e il Sen. Carlo Pegorer del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce, con alcune modifiche, il testo approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio in sede referente.
In particolare, con una norma di modifica all’articolo 1 del disegno di legge di conversione sono stati fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del DL 194/2012 (DDL 3575/S per i cui contenuti si veda precedente del 22 novembre 2012). Il decreto legge interviene sulla speciale procedura prevista dall’art. 11, comma 7 del testo volta a concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi ai sensi dei decreti ministeriali 1° giugno 2012, 24 agosto 2012 nonché dell’art. 8, comma 1, del DL 74/2012, nonché dei tributi da versare dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Le norme del decreto legge che, quindi, andrà a decadere senza essere convertito, sono state riversate in un apposito emendamento approvato in Commissione (vedi dopo).
Sempre all’articolo 1 del disegno di legge di conversione è stata, altresì, inserita una norma che proroga da tre a quattro anni dall’entrata in vigore della legge, il termine per l’esercizio della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all’art.40, comma 1 della L.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
Tra le principali novità introdotte al testo del decreto legge, si evidenziano, inoltre:
IN MATERIA DI CONTROLLO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI
– Con riferimento alla norma riguardante i controlli esterni sugli enti locali, secondo la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 196/2009, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili specifici indicatori (ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali); viene precisato che le situazioni di squilibrio suddette possono essere evidenziate anche attraverso le rilevazioni del Ministero dell’Interno, riguardo agli enti locali, nonchè del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, riguardo alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, rispetto all’indicatore relativo all’aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali;
– in relazione alla norma con cui, agli enti locali in dissesto economico finanziario che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, viene aumentato il limite delle anticipazioni di tesoreria a cinque dodicesimi (anzichè tre dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, viene stabilito il divieto agli enti medesimi di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive;
– per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei mesi dal suo insediamento può richiedere una anticipazione di cassa, nel limite massimo di 200 euro per abitante, da destinare, tra l’altro, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata;
– riguardo alla norma sui controlli sulle società partecipate dagli enti locali, viene previsto che la stessa si applicherà agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Viene, inoltre, specificato, stante l’applicazione dei controlli alle sole società non quotate, che per società quotate partecipate dagli enti locali si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
– in merito alla verifica del gettito IMU dell’anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013 viene precisato che a seguito della stessa si provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.
Riguardo al termine di presentazione della dichiarazione IMU per il 2012, resta confermata la norma che prevede che la stessa debba essere effettuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e delle relative istruzioni.
SUL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
– Con una norma che riproduce il contenuto del DL 194/2012 (vedi sopra), viene previsto che, fermo restando l’obbligo di versamento dei tributi, contributi e premi nonché degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito d’impresa, compresi i titolari di reddito di impresa commerciale, che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi previsti dall’art.3 del DL 74/2012 (sisma), convertito dalla L.122/2012, ovvero dallart.3-bis del DL 95/2012, convertito dalla L.135/2012, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma come individuati dall’art.1, comma 1 del medesimo DL 74/2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro.
Oltre che dai titolari di reddito d’impresa, il finanziamento può essere chiesto, altresì, dai lavoratori autonomi, dagli esercenti attività agricole e dai lavoratori dipendenti proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B,C,D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre al 30 giugno 2013;
– per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, viene prolungata, come auspicato dall’ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi ANCE” del 28 novembre 2012), la sospensione del decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 31 dicembre 2012 sino al 30 giugno 2013;
– per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, assegnate in apposite contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali ricadenti nelle aree colpite dal sisma, che provvedono per conto dei presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi per superare le conseguenze del sisma, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari;
– viene disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese sostenute dai Comuni ricadenti nelle zone del sisma, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. L’ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla Regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle Regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna. Gli oneri finanziari della norma sono coperti a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, previsto dall’articolo 4 del testo;
– viene stabilito che possono usufruire del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma di cui all’art.67- octies, comma 1, del DL 83/2012, convertito dalla L.134/2012, anche le imprese ubicate nei territori interessati dal sisma, come individuati dal DL 74/2012, convertito dalla L.122/2012, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti sulla verifiche di sicurezza sismica (art. 3, comma 10, del medesimo DL 74/2012), per la realizzazione dei medesimi interventi di ricostruzione e riparazione.
Il decreto legge, che scade il 9 dicembre p.v., torna ora alla terza e definitiva lettura della Camera dei Deputati.