L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 179/2012 recante “”U
lteriori misure urgenti per la crescita del Paese”” (DDL 3533/S), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce, con alcune modifiche, il testo approvato dalla Commissione Industria.
In particolare, con una norma di modifica all’articolo 1 del
disegno di legge di conversione sono stati fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del DL 187/2012 recante “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale” (
DDL 3556/S).
Il decreto legge dispone, tra l’altro, la proroga per un periodo complessivo di circa due anni i termini per l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di Messina al fine di verificarne la fattibilità tecnica e la sussistenza delle effettive condizioni di bancabilità.
A tale riguardo, viene prevista la stipula di un apposito atto aggiuntivo – entro il termine perentorio del 1° marzo 2013, a pena di caducazione di tutti gli atti che regolano la concessione e i rapporti contrattuali della società concessionaria connessi alla realizzazione dell’opera – al contratto vigente.
L’atto aggiuntivo viene trasmesso, entro 30 giorni dalla stipula, alle competenti Commissioni parlamentari. Entro 60 giorni dalla stipula la Società Stretto di Messina presenta al CIPE il progetto per un esame in linea tecnica per individuare le opere e i relativi costi. Il CIPE dovrà esaminare definitivamente il progetto dell’opera, entro 540 giorni dal predetto esame in linea tecnica. Nel periodo intercorrente tra le due sedute del CIPE, il rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina e il Contraente generale è sospeso. La mancata approvazione del progetto definitivo entro il termine suddetto comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano la concessione e i rapporti contrattuali della società concessionaria connessi alla realizzazione dell’opera. E’ prevista ,infine, quale terza ipotesi di caducazione nel caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il medesimo termine previsto per l’esame definitivo da parte del CIPE (per il dettaglio dei contenuti si veda precedente del 7 novembre 2012).
Il DL 187/2012 essendo stato riversato nel maxiemendamento è destinato a decadere.
Tra le principali novità introdotte al testo del decreto legge – alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di Interventi Ance del 31 ottobre 2012) – si segnalano le seguenti:
-viene previsto – ad integrazione dell’art. 357 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti) – che, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
-viene disposta la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2013) dell’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA, introdotta dal DL 73/2012, convertito dalla L. 119/2012 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione);
-viene previsto – ad integrazione del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) – che per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% che, alle condizioni specificatamente indicate, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
Viene previsto che il Ministro dell’Istruzione con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti. Ciascuna Regione e Provincia autonoma, tenuto conto della programmazione dell’offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico.
A tal fine, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione il Fondo unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Con riguardo ai pagamenti elettronici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, viene precisato che l’obbligo per queste ultime di accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche in formato elettronico decorre a partire dal 1° giugno 2013.
Viene previsto che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti e sono disciplinate le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell’ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata.
Per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato per le quali è accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto, l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario.
Viene rivisto l’art. 3 della L. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua prevedendo che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei suddetti fondi interprofessionali. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in unico fondo rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dalla norma e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.
Viene prevista l’istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti con l’obbligo di iscrizione da parte delle stazioni appaltanti a pena di nullità degli atti adottati e di responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
Vengono dettate disposizioni per disciplinare il superamento del dissenso espresso nella conferenza dei servizi, a norma dell’art. 14-quater della L. 241/1990. In particolare, viene previsto che se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione degli enti interessati chiamati a formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche
volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta
giorni, è indetta una seconda riunione con le medesime modalità e poi una terza. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
Con riferimento alla procedura per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere di cui all’art. 183 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti), viene previsto che il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente.
Viene conferita ad ANAS Spa la possibilità, per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, di utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), nel limite di 400 milioni di euro, con l’obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.
Viene eliminato l’obbligo previsto dall’art. 2, c.8 del Dlgs 228/2011 (Valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche) per ogni Ministero, di predisporre il Documento pluriennale di pianificazione per gli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali.
Viene previsto, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, che le spese per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 66 e 122 del Dlgs 163/2006, sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Viene disposta l’esclusione degli istituti penitenziari dagli immobili di proprietà dello Stato su cui l’Agenzia del demanio è chiamata ad adottare le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pe i relativi interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario e vengono fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria.
Al fine di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, viene prevista la nomina di un Presidente a capo della Commissione che opera come autorità nazionale anticorruzione.
Viene chiarito che, ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del provvedimento e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l’esibizione di copia
autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati da relativa fattura e lettera liberatoria.
Vengono dettate disposizioni per la chiusura delle posizioni debitorie e creditorie di cui alla L. 166/1975, L. 513/1977, L. 865/1971 e L. 492/1975 sui programmi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi dovuti sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l’impresa o il soggetto pubblico dedicato all’edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità dì cui agli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001.
Viene previsto – ad integrazione del Dlgs 163/2006 – che tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici rientrano anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, c. 4-ter, del DL 5/2009 convertito dalla L. 33/2009 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 37 del suddetto Dlgs 163/2006.
Viene estesa la garanzia del Fondo di cui all’art. 39, c.4 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) già concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari, anche alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, nei limiti di cui all’art. 8, c. 5, lettera b) del DL 70/2011 convertito dalla L. 106/2011.
Viene posticipato da 10 a 30 giorni lavorativi il termine entro cui deve essere perfezionata la surrogazione nei contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, ai sensi dell’art. 120-quater del Dlgs 385/1993.
Emend. 36.0.30 a firma di parlamentari
Viene previsto che rientrano tra le Zone franche urbane di cui all’art. 1, c. 340, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) le aree industriali ricadenti nelle Regioni di cui all’Obiettivo convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all’avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.
Viene prevista la possibilità di istituire, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013, zone a burocrazia zero, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, nelle quali individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore del provvedimento sono sostituite da una comunicazione dell’interessato allo sportello unico per attività produttive. Per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane, le risorse previste per tali zone franche urbane sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
Il decreto legge, che scade il 18 dicembre 2012, passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
Per i contenuti del provvedimento come emanato dal Governo si veda precedente del
23 ottobre 2012.