SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (
DDL 3570/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce in parte il testo approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio con alcune modifiche.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1 del disegno di legge di conversione
Vengono fatti gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del DL 194/2012, che interviene sulla speciale procedura prevista dall’art. 11, comma 7 del testo volta a concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi ai sensi dei decreti ministeriali 1° giugno 2012, 24 agosto 2012 nonché dell’art. 8, comma 1, del DL 74/2012, nonché dei tributi da versare dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Le norme del decreto legge sono state riversate in un apposito emendamento approvato in Commissione (vedi dopo).
Art. 11
E’ stata soppressa la norma (em. 11.43 – testo 2, vedi dopo) con cui si prevedeva l’estensione della possibilità di richiedere il finanziamento di due anni erogato dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito nelle aree interessate dal sisma ai titolari di reddito d’impresa, inclusi quelli di reddito d’impresa commerciale, titolari di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole, con sede legale o operativa dell’impresa nelle zone terremotate, che avessero subito in conseguenza del sisma una riduzione del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni.
E’ stata soppressa, altresì, la norma (em.11.3- testo 2, vedi dopo) con cui si precisava l’esigenza di assicurare criteri di controllo, oltre che di trasparenza ed economicità, in relazione ai contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione di cui all’art.11, comma 1, lett. a, numero 2 del testo.
Emend. 1.900 Governo
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le
Sintesi nn. 42/2012 e
43/2012.
Il provvedimento è suddiviso in tre titoli concernenti: misure che investono la gestione finanziaria e i costi della politica nelle Regioni (Titolo I); l’organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali (Titolo II); ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 a modifica del DL 74/2012 convertito dalla L 122/2012 Titolo III).
Il decreto legge, che scade il 9 dicembre 2012, torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.
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DDL recante “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali” (DDL 2997/S e 2794/S).
La Commissione Istruzione ha approvato, in prima lettura, in sede deliberante, il provvedimento in oggetto confermando le modifiche al testo unificato introdotte in sede referente.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 44/2012.
Il provvedimento, in particolare, rivede la disciplina del conseguimento, in via transitoria, delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore di beni culturali di cui all’art. 182, commi 1-1-quinquies, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevedendo che tale qualifica venga attribuita, per i settori specificatamente indicati, a coloro i quali abbiano maturato un’adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
In corso d’esame è stato precisato che, ai fini della definizione – con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 – delle linee guida per l’espletamento della suddetta procedura di selezione pubblica, siano sentite le organizzazioni imprenditoriali, oltre che sindacali, più rappresentative.
E’ stato, inoltre, chiarito che il punteggio, previsto nella Tabella 3 del provvedimento ed utile ai fini dell’acquisizione della qualifica di restauratore, spetta per i lavori presi in carico alla data di entrata in vigore della legge e conclusisi entro il 31 dicembre 2014.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (
DDL 3570/S).
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato, in sede referente ,in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, con numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1-bis
Con riferimento alla norma riguardante i controlli esterni sugli enti locali, secondo la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 196/2009, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili specifici indicatori (ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali); viene precisato che le situazioni di squilibrio suddette possono essere evidenziate anche attraverso le rilevazioni del Ministero dell’Interno, riguardo agli enti locali, nonchè del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, riguardo alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, rispetto all’indicatore relativo all’aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
Em. 1-bis.1000 dei Relatori
Art. 3
In relazione alla norma con cui, agli enti locali in dissesto economico finanziario che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, viene aumentato il limite delle anticipazioni di tesoreria a cinque dodicesimi (anziche tre dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, viene stabilito il divieto agli enti medesimi di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive.
Emend.3.66 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 3
Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei mesi dal suo insediamento può richiedere una anticipazione di cassa, nel limite massimo di 200 euro per abitante, da destinare, tra l’altro, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
Emend. 3.118 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 3
Viene previsto, tra l’altro, che a seguito della verifica del gettito IMU dell’anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013 si provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.
In relazione alle norme per il superamento delle conseguenze del sisma del 20 maggio 2012, vengono riformulate le disposizioni sulla concessione di un finanziamento, con garanzia dello Stato, da parte dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito nelle aree interessate dal sisma ai titolari di reddito d’impresa, esercenti attività commerciali e titolari di reddito da lavoro dipendente.
Nello specifico, si prevede che, fermo restando l’obbligo di versamento dei tributi, contributi e premi da effettuarsi entro il 16 dicembre 2012, nonché degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito d’impresa (compresi i titolari di reddito di impresa commerciale), che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi previsti dall’art.3 del DL 74/2012 (sisma), convertito dalla L.122/2012, ovvero dallart.3-bis del DL 95/2012, convertito dalla L.135/2012, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma come individuati dall’art.1, comma 1 del medesimo DL 74/2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro.
Oltre che dai titolari di reddito d’impresa, il finanziamento può essere chiesto altresì dai lavoratori autonomi, dagli esercenti attività agricole e dai lavoratori dipendenti proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B,C,D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre al 30 giugno 2013 (le norme così riformulate riproducono il testo del DL 194/2012 di cui sono stati fatti salvi gli effetti nel maxi emendamento votato in Aula).
Emend. 3.1001 (testo2) dei Relatori
Art. 11
Viene previsto che per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, assegnate in apposite contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali ricadenti nelle aree colpite dal sisma, che provvedono per conto dei presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi per superare le conseguenze del sisma, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari.
Emend. 11.1000 dei Relatori
Art. 11
In relazione ai contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione, che secondo il testo non vengono ricompresi tra quelli di cui all’art.32, comma 1, lett. d ed e (relative, rispettivamente, a lavori, affidati da soggetti privati, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative e ad appalti di servizi) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), viene precisato che resta ferma l’esigenza che siano assicurati criteri di controllo, oltre che di economicità e trasparenza.
Emend. 11.3 (testo 2)
Art. 11
Viene disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese sostenute dai Comuni ricadenti nelle zone del sisma, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. L’ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla Regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle Regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna. Gli oneri finanziari della norma sono coperti a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, previsto dall’articolo 4 del testo.
Emend. 11.5 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 11
Viene stabilito che possono usufruire del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma di cui all’art.67- octies, comma 1, del DL 83/2012, convertito dalla L.134/2012, anche le imprese ubicate nei territori interessati dal sisma, come individuati dal DL 74/2012, convertito dalla L.122/2012, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti sulla verifiche di sicurezza sismica (art. 3, comma 10, del medesimo DL 74/2012), per la realizzazione dei medesimi interventi di ricostruzione e riparazione.
Emend. 11.24 a firma di parlamentari
Art. 11
Viene estesa la possibilità di richiedere il finanziamento di due anni erogato dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito nelle aree interessate dal sisma ai titolari di reddito d’impresa, inclusi i titolari di reddito d’impresa commerciale, ai titolari di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale o operativa dell’impresa nelle zone terremotate e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del DL 74/2012 (sisma) o all’art. 3-bis del DL 95/2012, hanno subito in conseguenza del sisma una riduzione certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell’attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuarsi entro il 19 dicembre 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1º dicembre al 30 giugno 2013. Tali soggetti presentano apposita istanza per la fruizione del finanziamento al Ministero dell’economia e delle finanze, che si avvale dei commissari delegati che provvedono a verificare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la capienza del fondo appositamente istituito presso il Ministero medesimo.
Emend.11.43 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 11
Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, viene prolungata la sospensione del decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, sino al 30 giugno 2013.
Emend. 11.51 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 1 del disegno di legge di conversione
Viene stabilito il termine di quattro anni dall’entrata in vigore della legge, anziché tre, per l’esercizio della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all’art.40, comma 1 della L.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
Emend. X1.1000 dei Relatori
Il provvedimento nella settimana di riferimento è stato licenziato dall’Aula (vedi sopra).
– Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (DDL 3533/S).
La Commissione Industria ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 11
Viene previsto che il Ministro dell’Istruzione con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti. Ciascuna Regione e Provincia autonoma, tenuto conto della programmazione dell’offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico.
A tal fine, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione il Fondo unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Emend. 11.100 (testo3) dei Relatori
Art. 15
Con riguardo ai pagamenti elettronici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, viene precisato che l’obbligo per queste ultime di accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche in formato elettronico decorre a partire dal 1° giugno 2013.
Emend. 15.2 a firma di parlamentari
Articoli aggiuntivi
Viene previsto che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti e sono disciplinate le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell’ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata.
Emend. 20.0.1 a firma di parlamentari
Viene rivisto l’art. 3 della L. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua prevedendo che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei suddetti fondi interprofessionali. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in unico fondo rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dalla norma e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.
Emend. 23.0.5 a firma di parlamentari
Art. 33
Viene esteso anche per le infrastrutture già aggiudicate, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, il riconoscimento del credito di imposta del 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l’utilizzazione di contratti di partenariato pubblico-privato. Vengono, inoltre, dettate specifiche disposizioni in tema di rimborsi IVA, per i lavori di realizzazione di infrastrutture, di importo superiore ai 500 milioni di euro mediante l’utilizzazione di contratti di partenariato pubblico-privato, nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.
Emend. 33.19 a firma di parlamentari
Articoli aggiuntivi
Viene previsto – ad integrazione dell’art. 357 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti) – che, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Emend. 33.0.25 a firma di parlamentari
Viene disposta la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2013) dell’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA, introdotta dal DL 73/2012, convertito dalla L. 119/2012 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione).
Emend. 33.0.34 (testo 2) a firma di parlamentari
Viene previsto – ad integrazione del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) – che per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti% che, alle condizioni specificatamente indicate, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
Emend. 33.0.13 (testo 2) a firma di parlamentari
Viene prevista l’istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti con l’obbligo di iscrizione da parte delle stazioni appaltanti a pena di nullità degli atti adottati e di responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
Emend. 33.0.2 a firma di parlamentari
Vengono dettate disposizioni per disciplinare il superamento del dissenso espresso nella conferenza dei servizi, a norma dell’art. 14-quater della L. 241/1990. In particolare, viene previsto che se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione degli enti interessati chiamati a formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche
volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta
giorni, è indetta una seconda riunione con le medesime modalità e poi una terza. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
Emend. 33.500 del Governo
Con riferimento alla procedura per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere di cui all’art. 183 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti), viene previsto che il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente.
Viene conferita ad ANAS Spa la possibilità, per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, di utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), nel limite di 400 milioni di euro, con l’obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.
Viene eliminato l’obbligo previsto dall’art. 2, c.8 del Dlgs 228/2011 (Valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche) per ogni Ministero, di predisporre il Documento pluriennale di pianificazione per gli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali.
Viene previsto, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, che le spese per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 66 e 122 del Dlgs 163/2006, sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Viene disposta l’esclusione degli istituti penitenziari dagli immobili di proprietà dello Stato su cui l’Agenzia del demanio è chiamata ad adottare le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pe i relativi interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario e vengono fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria.
Emend. 34.1000 (testo2) dei Relatori
Al fine di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, viene prevista la nomina di un Presidente a capo della Commissione che opera come autorità nazionale anticorruzione.
Emend. 34.0.500 del Governo
Viene chiarito che, ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del provvedimento e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l’esibizione di copia
autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati da relativa fattura e lettera liberatoria.
Emend. 34.0.7 a firma di parlamentari
Vengono dettate disposizioni per la chiusura delle posizioni debitorie e creditorie di cui alla L. 166/1975, L. 513/1977, L. 865/1971 e L. 492/1975 sui programmi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi dovuti sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l’impresa o il soggetto pubblico dedicato all’edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità dì cui agli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001.
Emend. 34.0.72 (testo2) a firma di parlamentari
Viene previsto, a fronte delle esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, che la
Società Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al
contratto vigente, da trasmettere entro 30 giorni dalla stipula alle competenti commissioni parlamentari, per l’attuazione delle disposizioni specificatamente indicate.
Tali norme riproducono il contenuto del DL 87/2012 recante “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale” (DDL 3556/S).
Emend. 34.0.1000 dei Relatori
Art. 36
Viene previsto – ad integrazione del Dlgs 163/32006 – che tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici rientrano anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, c. 4-ter, del DL 5/2009 convertito dalla L. 33/2009 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 37 del suddetto Dlgs 163/2006.
Emend. 36.33 a firma di parlamentari
Viene estesa la garanzia del Fondo di cui all’art. 39, c.4 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) già concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari, anche alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, nei limiti di cui all’art. 8, c. 5, lettera b) del DL 70/2011 convertito dalla L. 106/2011.
Emend. 36.79 (testo2) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene posticipato da 10 a 30 giorni lavorativi il termine entro cui deve essere perfezionata la surrogazione nei contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, ai sensi dell’art. 120-quater del Dlgs 385/1993.
Emend. 36.0.30 a firma di parlamentari
Art. 37
Viene previsto che rientrano tra le Zone franche urbane di cui all’art. 1, c. 340, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) le aree industriali ricadenti nelle Regioni di cui all’Obiettivo convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all’avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.
Emend. 37.13 (testo2) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene prevista la possibilità di istituire, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013, “zone a burocrazia zero”, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, nelle quali individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore del provvedimento sono sostituite da una comunicazione
dell’interessato allo sportello unico per attività produttive. Per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane, le risorse previste per tali zone franche urbane sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
Emend. 37.072 (testo2) a firma di parlamentari
Il provvedimento contiene, tra l’altro: l’introduzione di un credito di imposta del 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l’utilizzazione di contratti di partenariato pubblico-privato; finanziamenti per i pagamenti ANAS; riassegnazione di risorse per la realizzazione di infrastrutture; disposizioni sull’affidamento dei servizi pubblici locali; norme sulla stipula di contratti pubblici in via elettronica, a partire dal 1° gennaio 2013; obbligo per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare i pagamenti anche in formato elettronico; obbligo della PEC (posta elettronica certificata) per le imprese individuali; misure per il rafforzamento dei Confidi; finanziamento agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane; norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative-startup.
Il decreto legge, che scade il 18 dicembre 2012, passa ora all’esame dell’Aula.
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DDL su “Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale” (DDL 1744/S ed abb.).
La Commissione Affari esteri ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto in un testo unificato.
Il testo riforma la disciplina delle attività di cooperazione allo sviluppo, definendone principi e finalità, ambiti di applicazione e modalità di indirizzo politico, governo e controllo.
Viene previsto, in particolare, che Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
A valere sul Fondo di rotazione possono essere, altresì, concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi nei Paesi interessati, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner.
Prevista, altresì, l’approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, previo parere delle Commissioni parlamentari, di un Documento triennale di programmazione ed indirizzo della cooperazione allo sviluppo. Entro il 30 settembre di ogni anno viene, inoltre, trasmessa alle Camere una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione realizzate nell’anno precedente. Un apposito Capo del testo è dedicato alla costituzione dell’Agenzia e della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.