– un decreto che disciplina le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013. La legge di stabilità 2013 ha infatti definito un importante ammontare di risorse pubbliche da destinare alla detassazione dei salari di produttività. Complessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014.
Il decreto stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un’imposta del 10%;
– due decreti legislativi che attuano la legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”). (Esame preliminare).
Il primo provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli. In particolare:
– viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche;
– viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica;
– la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini;
– si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni;
– si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy;
– viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione);
– si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali;
– si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente);
– si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento;
– viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance;
– altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA;
Il secondo provvedimento sempre in attuazione di delega prevista nella legge anti-corruzione (n. 190 del 2012) individua ulteriori incarichi, apicali e semi-apicali, presso istituzioni, organi ed enti pubblici, che comportano l’obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
E’ stata comunicata l’intenzione di invitare le Regioni a rideterminare i propri programmi per l’edilizia sanitaria, di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili. I programmi così rideterminati dovranno essere condivisi dal Ministero dell’economia e sottoposti alla Conferenza Stato-Regioni prima della sottoscrizione dei singoli Accordi di programma;
Il Consiglio dei Ministri ha, poi, esaminato alcune leggi regionali.