Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 l’allegata Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
Tra le novità apportate dal c.d. Decreto Sviluppo bis si segnalano, per quanto di interesse, le disposizioni relative alla disciplina dei rapporti di lavoro nelle start up innovative, l’abrogazione del fax dalle comunicazioni della “chiamata” per lavoro intermittente e le misure volte a favorire l’esodo dei lavoratori “anziani”.
Nello specifico, con riferimento alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative, di cui all’art. 28, è stata prevista la possibilità per tali tipologie di imprese, per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle stesse, o per un periodo più limitato per le società già costituite, di stipulare un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale, senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 3681 o anche senza soluzione di continuità.
Tale facoltà è prevista entro il termine massimo di 36 mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi ai sensi della normativa generale vigente.
Inoltre, in deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, potrà essere stipulato un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che ciò avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Tali contratti sono, inoltre, esenti dalle limitazioni quantitative previste dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
All’art. 34, comma 54, lett. a) del testo in oggetto è stata prevista la soppressione della possibilità di comunicare tramite fax la “chiamata” per il lavoratore intermittente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, da parte del datore di lavoro. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le comunicazioni della “chiamata” tramite PEC, e-mail, sms e web.
Con riferimento, invece, alle misure volte all’esodo dei lavoratori “anziani”, di cui alla Riforma del Lavoro, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di corrispondere a tali lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico e a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione, anche nell’ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, oggetto di accordi sindacali, nonché nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente.
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1 Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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