È stato reso noto, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM del 22 gennaio scorso in tema di detassazione, emanato in attuazione dell’art. 1, co. 481 della L. di stabilità (n. 228/2012).
Il decreto sembrerebbe aprire uno scenario parzialmente diverso da quello che fino ad ora caratterizzava l’istituto della detassazione e, per tale ragione, al di là di attendere l’ufficialità del documento, si fa riserva di ulteriori approfondimenti presso i competenti organi Ministeriali e presso la Confindustria, prima di divulgare le istruzioni operative.
Il decreto riporta all’art. 1 l’indicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti territoriali o aziendali.
L’agevolazione, rivolta esclusivamente al settore privato, si applica nei limiti delle risorse fissate dalla legge di stabilità (950 milioni di euro per il 2013), per i titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, per il 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate, sempre nel 2012, all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 della L. n. 126/2008.
La retribuzione di produttività non può superare, individualmente, nel 2013, i 2.500 euro lordi.
Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o le voci retributive erogate in esecuzione di contratti (aziendali o territoriali) che prevedano l’attivazione di almeno una delle seguenti misure:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Su tali misure e sulla corretta interpretazione del decreto, anche con riferimento ai rinvii del medesimo (vd. accordo 21 novembre 2012), si fa riserva di rendere gli aggiornamenti del caso sui profili operativi a seguito degli opportuni approfondimenti presso le sedi competenti.
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