L’Aula del Senato ha licenziato, in terza e definitiva lettura, il disegno di legge recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (
DDL 601-B/S e abb.) nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento contiene una rivisitazione complessiva dell’ordinamento forense e, a tal fine, disciplina, tra l’altro: l’esercizio dell’attività di avvocato, i doveri, le tariffe professionali, gli albi, elenchi e registri; gli organi e le funzioni degli ordini forensi; l’accesso alla professione e il procedimento disciplinare.
In particolare, il testo, nel disciplinare l’esercizio della professione di avvocato, riserva a quest’ultimo, con alcune specifiche limitazioni, l’esercizio delle attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale. A tal fine, viene confermata la norma – introdotta dal Senato, in prima lettura, e modificata dalla Camera – con cui viene chiarito che le Associazioni, nelle diverse articolazioni, possono svolgere attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore dei propri associati, purché portatrici di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale.
Viene, altresì, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto le suddette attività, se svolte nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Infine, viene previsto che se il destinatario delle attività è costituito in forma di società, le stesse possono essere svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Con riferimento al regime di incompatibilità, viene chiarito che la professione di avvocato è incompatibile, tra l’altro, con qualsiasi attività di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, anche se con orario di lavoro limitato.
Viene, inoltre, dettata una nuova disciplina delle società tra avvocati, demandata a un decreto legislativo da emanare entro un anno ed introdotta la figura dell’avvocato specialista.