• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Comunità energetiche rinnovabili: novità ed estensioni degli incentivi
            4 Luglio 2025
          • Rigenerazione urbana, clima e innovazione: il nuovo numero di ANCEMAG è online
            4 Luglio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

La nota ministeriale del 23 gennaio u.s. chiarisce definitivamente l'applicabilità del settore edile della nuova disciplina sui ritardi nei pagamenti ed esamina le disposizioni del regolamento sui lavori pubblici che sono da considerarsi modificate

Archivio, Opere pubbliche

Ritardati pagamenti: il Ministero ricostruisce l’impatto della normativa europea sui lavori pubblici

28 Gennaio 2013
Categories
  • Archivio
  • Opere pubbliche
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta alle sollecitazioni dell’ANCE, ha inviato una nota che finalmente chiarisce che il Decreto Legislativo n. 192/2012, di recepimento della nuova Direttiva UE contro i ritardati pagamenti, si applica anche al settore edile (all. 1).
 
Si tratta di un importante risultato per l’ANCE. L’associazione ha infatti condotto una forte azione, mettendo in campo ogni possibile iniziativa che, con il supporto della Commissione Europea, fosse mirata a garantire la piena applicazione della nuova normativa al settore dei lavori pubblici.
 
Le argomentazioni utilizzate dal Ministero a sostegno dell’inclusione dei lavori nell’ambito di applicazione della nuova normativa corrispondono a quelle sostenute dall’ANCE.
 
Inoltre, per quanto riguarda i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, la nota del Ministero riprende in larga misura i contenuti della circolare ANCE del 18 gennaio u.s., circa la ricostruzione delle modifiche che la nuova disciplina apporta sulle norme in tema di pagamenti contenute nel Codice dei Contratti e nel Regolamento di attuazione.
 
Restano ancora alcuni passaggi da chiarire, sui quali esiste una divergenza interpretativa con il Ministero
 
Si tratta, in particolare dei seguenti profili:
 
1.      Termine per l’emissione del certificato di pagamento
 
Nella nota del Ministero, si ritiene che il D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, consenta di derogare contrattualmente al termine di 30 giorni previsto per l’emissione del certificato di pagamento. Tale deroga non potrebbe comunque superare il termine di 45 giorni previsto dall’art. 143, comma 1 del D.p.r. n. 207/2010, in virtù del principio che fa salve le vigenti disposizioni che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (di cui all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002).
 
Tale ricostruzione, tuttavia, non appare pienamente convincente, per le seguenti considerazioni.
 
Anzitutto, va considerato che il termine di 45 giorni è da ritenersi abrogato dalla nuova normativa, in quanto incompatibile. Ne consegue che, dovendo ritenersi sostituito dal termine di 30 giorni, non sussiste più alcun margine, per le parti, di poter fissare nel contratto un termine superiore, sia pure nel limite dei 45 giorni.
 
D’altra parte, in base ai principi invocati, non appare possibile una reviviscenza di disposizioni che contengano una disciplina meno favorevole al creditore. Conseguentemente, il termine di 45 giorni, essendo meno favorevole rispetto a quello di 30 giorni fissato dalle nuove disposizioni, non può ritenersi ancora in vigore, e ciò neanche ai fini di una deroga contrattuale.
 
A tale considerazione deve aggiungersi che, sotto altro profilo, un termine diverso dai 30 giorni, laddove concordato tra le parti e previsto nella documentazione di gara, sarebbe comunque gravemente iniquo per il creditore, in quanto del tutto ingiustificato.
 
Infatti, è noto chela verifica relativa alla conformità al progetto dei lavori eseguiti è effettuata in modo progressivo dal direttore dei lavori (art. 185 del D.p.r. n. 207/2010) e sostanzialmente si esaurisce nel momento in cui i dati vengono riportati sul registro di contabilità e da questo viene estratto lo stato di avanzamento lavori (SAL), mentre le operazioni di verifica effettuate dal responsabile del procedimento si sostanziano essenzialmente nella richiesta del DURC.
 
Da questo punto di vista, non si ravvisa alcun motivo che possa giustificare un termine più lungo per l’effettuazione delle operazioni di verifica. Pertanto, una clausola difforme sarebbe da considerarsi del tutto iniqua.
 
2.      Interessi in caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento
 
In relazione all’ipotesi relativa al ritardo nell’emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, la nota ministeriale ritiene ancora applicabile il comma 1 dell’art. 144 del Regolamento, che prevede la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto interministeriale, di cui all’art. 133, comma 1 del Codice.
 
Ad avviso dell’ANCE, viceversa, anche questa disposizione deve ritenersi abrogata dalla nuova disciplina.
 
Infatti, se è vero che il D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, nel fissare un termine di trenta giorni per la fase di verifica della prestazione (che, come detto, culmina con l’emissione del certificato di pagamento), non prevede alcuna conseguenza nel caso che il termine non venga rispettato, è tuttavia da ritenere che tale lacuna debba essere necessariamente colmata in via interpretativa applicando la previsione sulla decorrenza degli interessi moratori stabilita espressamente per l’ipotesi di mancato pagamento nei termini.
 
Infatti, una diversa interpretazione, che, come quella fornita nella nota ministeriale, indicasse, per la mancata effettuazione nei termini di attività propedeutiche al mandato di pagamento, una sanzione economica di gran lunga inferiore a quella voluta dal legislatore comunitario, condurrebbe alla situazione paradossale di impedire il verificarsi della circostanza (ossia la mancata adozione del mandato di pagamento nei termini) da cui la nuova normativa fa discendere la corresponsione degli interessi, con ciò eludendo la finalità della normativa stessa.
 
In altre parole, l’amministrazione potrebbe trovare convenienza nel protrarre sine die l’emissione del certificato di pagamento e nel bloccare di fatto l’emissione del mandato. In tal modo, infatti, finirebbe per incorrere in una sanzione economica (come quella fissata dal decreto interministeriale di cui all’art. 133 del Codice) molto più lieve rispetto a quella prevista dal Decreto Legislativo n. 192/2012 per il ritardo nell’emissione del mandato.
 
Ciò, come detto, si risolverebbe in una palese elusione della finalità indicata dalla direttiva comunitaria 2011/7/UE, difficilmente giustificabile a fronte di una eventuale procedura di infrazione.
 
Tutto ciò considerato, è perciò da ritenere che anche la mancata adozione del certificato di pagamento entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione dei lavori comporti la corresponsione degli interessi moratori nella misura stabilita dal D.lgs. n. 231 sin dal primo giorno di ritardo.
 
Resta fermo che il decreto interministeriale di cui al cennato art. 133 del Codice dei Contratti resta applicabile ai contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2013.
 
Sulle questioni sopra illustrate, l’ANCE sta interessando gli uffici ministeriali di riferimento, al fine di ottenere definitiva chiarezza in merito.

9798-Circolare Ministeriale.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro