L’art. 13 del Decreto Legge 83/2012, convertito con Legge 134/2012, ha previsto importanti misure di semplificazione per l’attività edilizia che hanno, in particolare, interessato lo sportello unico edilizia e la conferenza di servizi nella procedura per il rilascio del permesso di costruire (art. 5 e 20 DPR 380/2001) nonché la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune semplificazioni in tema di SCIA e DIA (vedi
“Decreto Legge crescita” del 28 giugno 2012)
Al fine di fornire alle amministrazioni comunali il tempo necessario per adeguarsi alle novità introdotte della legge la legge ha fissato al 12 febbraio 2013 il termine entro il quale le stesse sono tenute a darne concreta applicazione (art. 13, comma 2 bis).
Si ricorda che , con riferimento allo sportello unico edilizia, le modifiche introdotte dal Dl 83/2012 hanno rafforzato il ruolo di tale istituto con l’attribuzione allo stesso non solo di maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie.
Tutti gli atti collegati al titolo/intervento (tra cui anche gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale) saranno, infatti, gestiti da questa struttura direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90.
Con riferimento al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del Dpr 380/2001) è ora previsto che se entro il termine istruttorio di 60 giorni non intervengono le intese, concerti, nulla osta etc. delle altre amministrazioni pubbliche, ovvero vi è stato il dissenso di una o più amministrazioni interpellate (sempre se tale dissenso non è fondato sull’assoluta incompatibilità), il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi.
In tal caso la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell’intervento.