Sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”
E’ stato sottoscritto, il 24 gennaio scorso, in sede di Conferenza Unificata, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, ai sensi dei commi da 34 a 36 dell’art.1 della L. n. 92/2012, di cui si allega copia.
Con tale accordo, le Regioni e le province autonome si sono impegnate a recepire quanto previsto nelle Linee guida entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso, ossia entro il 24 luglio p.v., tramite l’emanazione di apposite normative regionali che prevedano la definizione di disposizioni di maggior tutela.
Tra le materie oggetto delle linee guida non rientrano:
a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale;
b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di programmi europei.
Le suddette linee guida, rappresentanti standard minimi di riferimento e applicabili anche nei casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, si riferiscono, alle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, di durata non superiore a 6 mesi, destinati a neo-diplomati o neo-laureati che abbiano conseguito il titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi precedenti;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, di durata non superiore a 6 mesi, rivolti a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e lavoratori in regime di cassa integrazione;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, di durata non superiore a 12 mesi, o 24 mesi nel caso di soggetti disabili.
Tali periodi, da intendersi comprensivi di proroghe, possono essere sospesi per maternità o malattie lunghe (pari o superiori a 1/3 della durata del tirocinio), senza che tali periodi di sospensione siano computati ai fini del raggiungimento della durata massima del tirocinio stesso.
E’ stato, inoltre, precisato che i tirocini in oggetto possono essere promossi dai seguenti soggetti:
I soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i..
I soggetti ospitanti, individuati negli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, non possono effettuare più di un tirocinio con il medesimo soggetto, ferma restando la possibilità di prorogare lo stesso entro i limiti temporali suddetti.
Al fine di circoscrivere l’ambito di operatività dell’istituto e ridurne gli abusi sono state, inoltre, previste le seguenti limitazioni:
I soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati, dovranno predisporre, sulla base dei modelli definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, un progetto formativo per ciascuno stagista, contenente i dati identificativi del tirocinante, dell’azienda, del soggetto promotore e del tutor, gli elementi descrittivi del tirocinio (tipologia e durata, settore di attività economica dell’azienda, area professionale di riferimento e indennità spettante al tirocinante), le specifiche del progetto formativo e i diritti/doveri delle parti coinvolte nel progetto formativo stesso.
Qualora il soggetto ospitante sia multilocalizzato, il tirocinio sarà regolato dalla normativa di riferimento della Regione o della Provincia Autonoma in cui avrà luogo l’attività formativa, mentre nel caso in cui il tirocinio si svolga su più Regioni, si applicherà la normativa riferita al territorio in cui lo stesso è stato promosso.
Unitamente all’apertura dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, comprendente anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda/amministrazione pubblica e rientranti nel progetto formativo, il soggetto ospitante dovrà:
E’ stato, inoltre, previsto che nelle more della definizione dei limiti da parte delle Regioni e delle Province Autonome, è possibile attivare i tirocini contemporaneamente nel rispetto dei seguenti limiti:
a) soggetti con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
b) soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
c) soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti.
Con riferimento alla figura del tutor, nominato dal soggetto ospitante, responsabile del piano formativo e assistente del tirocinante per tutto il periodo formativo, è stato precisato che lo stesso dovrà, altresì, svolgere le seguenti funzioni:
E’ stato, altresì, previsto che al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati raggiunti con particolare riferimento alle competenze conseguite e registrare sul libretto formativo del cittadino l’esperienza svolta, solo qualora, però, il tirocinante abbia partecipato almeno al 70% della durata del progetto formativo.
In conformità con quanto previsto dalla L. n. 92/2012, è stato stabilito che l’indennità da corrispondere al tirocinante per l’attività svolta è da ritenersi congrua qualora sia compresa tra i 300,00 e i 700,00 euro mensili e sia corrisposta a partire dal 4° mese di tirocinio, pur restando ferma la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di prevedere la corresponsione dell’indennità sin dall’inizio.
In caso di mancata corresponsione dell’indennità di cui sopra, è prevista l’applicazione di una sanzione, compresa tra i 1000 e i 6000 euro.
Tale indennità non verrà corrisposta solo nel caso di tirocini attivati nei confronti di lavoratori in regime di cassa integrazione ordinaria, di cassa integrazione speciale e di cassa integrazione c.d. “in deroga”.
E’ stato, infine, rammentato che qualora il tirocinio dovesse risultare non conforme alle previsioni introdotte dalla nuova disciplina nonché alle regolamentazioni regionali, il rapporto si riqualificherà come rapporto di natura subordinata con applicazione della relativa sanzione e recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |