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Definitivi i chiaramenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di IVA per cassa e rivalutazione dei beni. Così la C.M. 1/E/2013

Archivio, Fiscalità e incentivi

Ufficializzati i chiarimenti sulle novità fiscali – C.M. 1/E/2013

22 Febbraio 2013
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/E del 15 febbraio 2013, ha ufficializzato i chiarimenti forniti, in occasione degli incontri con la stampa specializzata, relativamente alle novità intervenute nel corso del 2012 in materia fiscale[1].
Per il settore delle costruzioni trovano conferma le precisazioni, già anticipate dall’ANCE[2], in materia di
  •   IVAper cassa, relativamente a:
               –    cessione del credito
 
Viene chiarito che la cessione del credito, in entrambe le forme “pro-solvendo”, ovvero “pro-soluto”, non realizza il presupposto relativo all’esigibilità dell’imposta, richiesto ai fini dell’applicabilità del meccanismo dell’ “IVA per cassa”. Pertanto, per il cedente/prestatore (che ha ceduto il proprio credito), il regime di “IVA per cassa” si applica solo a seguito dell’effettivo pagamento, da parte del cliente (debitore ceduto), al nuovo creditore.
 
              –    pagamento non in contanti
 
Nell’ipotesi di utilizzo di mezzi diversi dal contante, l’Agenzia delle Entrate precisa che il pagamento del corrispettivo si considera avvenuto nel momento in cui il cedente/prestatore riceve l’accredito sul proprio conto corrente, a prescindere dalla formale conoscenza a seguito dell’invio del relativo documento contabile da parte dell’istituto di credito.
 
             –    note di variazione
 
Con riferimento agli effetti, riconducibili all’emissione di note di variazione, sul computo del termine di 1 anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, viene chiarito che:
 
  • in caso di variazioni in aumento intervenute prima del decorso di 1 anno, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’IVA, il termine annuale si calcola a decorrere dall’effettuazione dell’operazione originaria.
  • le variazioni in diminuzione effettuate:
–       prima che l’imposta diventi esigibile, rettificano direttamente l’impostada liquidare;
 
–   successivamente al verificarsi dell’esigibilità (ossia dopo il pagamento del corrispettivo), possono essere computate nella prima liquidazione utile.
 
  •    Rivalutazione delle aree edificabili possedute da privati, con riferimento a:
                  –    rivalutazioni dei diritti edificatori
 
L’Agenzia delle Entrate, confermando che «i diritti edificatori godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili», e che, quindi, sono autonomi rispetto al diritto di proprietà dell’area, chiarisce che gli stessi possono essere rivalutati alle stesse condizioni stabilite per la rivalutazione delle aree in diritto di proprietà.
 
                  –    cessione dell’area ad un prezzo inferiore al nuovo valore rivalutato
 
In caso di cessione dell’area ad un corrispettivo inferiore al valore rivalutato, il privato può, alternativamente:
 
  • avvalersi ugualmente della rideterminazione, ai fini del calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione del terreno;
  • effettuare una nuova rivalutazione dell’area, riferita al 1° gennaio 2013, sempre entro il termine del 30 giugno 2013, attribuendo alla stessa un nuovo valore inferiore a quello risultante dalla precedente perizia di stima, rilevante sia ai fini della determinazione della plusvalenza, che delle imposte indirette sulla vendita.
                 –    omessa indicazione della rivalutazione nel Modello Unico
 
La mancata indicazione della rivalutazione nel Modello Unico non pregiudica gli effetti della rivalutazione, in quanto trattasi di una violazione formale, e come tale, sottoposta all’applicazione della sanzione compresa tra 258 euro e 2.065 euro.
  •     Rivalutazione degli immobili d’impresa, per quanto riguarda:
                 –    distruzione o danneggiamento dei beni d’impresa rivalutati a causa di eventi sismici
 
La distruzione, perdita o danneggiamento dei beni d’impresa, rivalutatiai sensi del D.L. 185/2008, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 non costituiscono cause di decadenza dalla rivalutazione. Pertanto, il nuovo valore rivalutato «potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, ossia nel periodo d’imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione».

 


[1] Si tratta della Videoconferenza “Telefisco 2013” avvenuta in data 30 gennaio 2013, organizzata da “Il Sole 24 Ore” e del Videoforum organizzato dal quotidiano ItaliaOggi, in data 17 gennaio 2013.
[2] Cfr. ANCE “Rivalutazione degli immobili – Le risposte dell’AdE a Telefisco 2013” – ID 9912 del 5 febbraio 2013; ANCE “IVA per cassa” – Risposte dell’Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata” – ID 9754 del 24 gennaio 2013.

10216-Circolare n.1-E del 15 febbraio 2013.pdfApri
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