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Pubblicata dal ministero del Lavoro una circolare che fornisce chiarimenti applicativi sul D.M. 11 aprile 2011.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Circolare n.9/2013 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

12 Marzo 2013
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Si riporta di seguito un’analisi dei punti della Circolare n. 9/2013 pubblicata dal ministero del Lavoro di interesse del settore.
 
1.   VERBALI DI VERIFICA
 
I soggetti titolari della funzione ed i soggetti abilitati devono utilizzare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti nell’allegato IV del D.M. 11 aprile 2011.
Tali documenti devono riportare l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (logo, timbro o riferimenti equivalenti).
Il ministero chiarisce che non devono essere presenti contemporaneamente entrambi i loghi.
 
2.   COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO
 
Decorsi i termini temporali di sessanta o trenta giorni dalla richiesta di verifica (prima o periodica successiva alla prima), il datore di lavoro che si avvale di un soggetto abilitato, comunicherà, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.
Pertanto la comunicazione può essere inoltrata anche successivamente all’effettuazione della verifica.
 
3.   REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE n. 23/2012 NON MARCATE CE
 
Le attrezzature di lavoro di cui al punto 10.A.3 della Circolare n.23/2012 non marcate CE, ossia i ponteggi sospesi motorizzati e attrezzature assimilate (ad esempio carri raccoglifrutta), immesse sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1996 rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1982.
La richiesta di immatricolazione deve essere inoltrata all’Inail per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’Istituto, può essere effettuato da un tecnico (ingegnere o architetto abilitati ai sensi dell’art. 4 del decreto sesso).
Al termine del collaudo predetto, tali attrezzature sono sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Tali attrezzature regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche, seguiranno il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
I ponteggi sospesi motorizzati e le attrezzature assimilate marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nelle verifiche periodiche di cui al D. M. 11.04.2011.
 
7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)
 
Il ministero ha esplicitamente chiarito che il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11 del d. lgs. n. 81/2008 per gli apparecchi sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non rientrando nella definizione fornita dalla norma UNI ISO 4306-1 (apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa).
Nel caso in cui il muletto sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine), il datore di lavoro dovrà sottoporre l’attrezzatura, che rientra a tutti gli effetti nella definizione di apparecchio di sollevamento, al regime delle verifiche.
 
8.   IVA
 
Le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 sia da soggetti pubblici che privati, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
Il ministero rendo noto che tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate –Settore imposte Indirette – su richiesta dell’INAIL.
 
9. CONTROLLI PREVISTI DALL’ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (D.M. 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C))
 
Gli interventi di controllo previsti dall’articolo 71 comma 8 del d. lgs. n.81/08 e le indagini supplementari di cui all’allegato II punto 2 lettera c) del D.M. 11 aprile 2011 non possono essere effettuati dai verificatori dei soggetti abilitati.
Tali verificatori sono incaricati di pubblico servizio ed in conformità al punto 1, lettera a), dell’allegato I del D.M. 11 aprile 2011, devono garantire competenza, indipendenza, imparzialità, integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature dell’allegato VII.
 
10.    TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012
 
Il ministero chiarisce che le tariffe di cui al decreto in oggetto sono omnicomprensive di tutte le spese. L’unica voce esclusa sono le imposte.
 

10452-20130305_Circ_9.pdfApri
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