Con l’allegata nota n. 9/2013 dell’ 8 marzo u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della disciplina delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, della L. n. 407/19901, nel caso in cui le nuove assunzioni riguardino ex dipendenti della medesima impresa in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale o che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.
In particolare, l’Istituto, nel precisare che per poter usufruire di tali benefici le assunzioni non devono essere effettuate per sostituire lavoratori dipendenti dalle stesse imprese, licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi nei sei mesi precedenti all’assunzione, ovvero licenziati, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lett. d) della L. n. 92/2012, da parte di datori di lavoro che presentino assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ha precisato quanto segue.
Con riferimento all’ipotesi di assunzione di un ex dipendente licenziato per riduzione di personale, il Dicastero ha chiarito che se lo stesso lavoratore presenta nuovamente i requisiti di legge per fruire dei benefici contributivi suddetti, avrà diritto al riconoscimento per intero del beneficio, senza che tale agevolazione venga contratta cumulando i periodi agevolativi precedenti.
In relazione, invece, all’ipotesi in cui il datore di lavoro assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime”, è stato precisato che, secondo quanto previsto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, il datore di lavoro potrà beneficiare dell’agevolazione solo per il periodo residuo nel limite massimo di 36 mesi, in quanto non vi è stata l’interruzione dello stato di disoccupazione.
Successivamente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, tale circostanza non potrà più prospettarsi a seguito dell’abrogazione dell’art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 181/2000 che prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
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1(…) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. (…)
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