Si fa seguito alla comunicazione Ance del 21 febbraio 2013, per informare che l’Inps ha diramato la circolare n. 40/2013 in ordine al congedo obbligatorio (di un giorno) e facoltativo (di uno o due giorni) previsto dalla Riforma Fornero a favore dei padri lavoratori dipendenti.
Nel rinviare alla suddetta comunicazione per il quadro normativo sulla materia, si evidenziano, qui di seguito, le istruzioni operative impartite dall’Istituto per la fruizione di tali congedi.
Si rammenta che la nuova disciplina sui congedi attiene gli eventi (parto, adozioni e affidamenti) verificatisi dal 1° gennaio 2013 e che, secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 2, del relativo dm 22 dicembre 2012, per il trattamento normativo e previdenziale valgono le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 151/2001 sul congedo di paternità, le quali rinviano agli artt. 22, 23 e 25 del medesimo decreto legislativo.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.
Fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps, come per l’indennità di maternità in generale, l’indennità di cui trattasi è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con un prossimo messaggio dall’Istituto.
Per fruire dei giorni di congedo, non frazionabili ad ore, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date relative, con almeno quindici giorni di anticipo e, ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro dovrà quindi comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, secondo apposite istruzioni che saranno diramate in futuro dall’Istituto.
Nel caso del congedo facoltativo, il padre dovrà allegare alla domanda una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità.
La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.
La suddetta dichiarazione di non fruizione dovrà essere presentata anche al datore di lavoro della madre.
Per quanto attiene la compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito, l’Inps chiarisce che il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre sono fruibili sia in costanza di rapporto di lavoro che nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/2001.
In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel suddetto art. 24 per i periodi di congedo di maternità.
Di conseguenza, in tali periodi, analogamente al congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in esame, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.
Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) sono riconosciuti sia durante il congedo obbligatorio che facoltativo.
Come accennato in precedenza, per i congedi riconosciuti al padre vale l’art. 25 del d.lgs. n.151/2001, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro (art. 25, comma 1), che trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25, comma 2).
Si evidenzia che solo per il congedo obbligatorio del padre, che si configura come un diritto aggiuntivo e autonomo rispetto a quello della madre, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta, analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17 del d.lgs. n. 151/2001), a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione figurativa dovrà essere valorizzata in base alle disposizioni vigenti e sarà utile ai fini pensionistici, fatte salve le disposizioni specifiche che ne limitino o ne escludano l’efficacia.
Anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità ex art. 28 del d.lgs. n.151/2001 e richieda il congedo obbligatorio in esame, la contribuzione figurativa a copertura del relativo giorno di fruizione sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità si sposterà di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui trattasi spetterà anche nei casi di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 151/2001 sopra menzionati.
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