Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo scorso è stato pubblicato un comunicato del Ministero del lavoro con il quale si rende noto che il 6 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i..
Il provvedimento, in vigore dal 18 marzo 2014, dispone che, quali requisiti minimi per la qualificazione, i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del d.lgs. n.81/2008, così come disciplinati dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, devono essere in possesso:
Tali requisiti non sono tuttavia vincolanti per i corsi formativi già approvati e calendarizzati alla data del 18 marzo c.a..
Inoltre, i soggetti non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data del 18 marzo c.a., possano dimostrare di possedere uno dei criteri individuati nell’allegato, fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
Viene previsto, altresì, che per 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino al 18 marzo 2016, i datori di lavoro, nel rispetto dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, possano svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del d.lgs. n.81/2008.
Trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti nell’allegato.
Si evidenzia che il prerequisito e i criteri previsti non riguardano le attività di addestramento e che i medesimi criteri non riguardano la qualificazione del formatore per i corsi specifici per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e per RSPP/ASPP di cui, rispettivamente agli artt. 98 e 32 del d.lgs. n.81/2008, e per altre specifiche figure.
Trascorsi 12 mesi dall’applicazione del decreto, la Commissione consultiva permanente procederà alla valutazione dell’applicazione stessa e ad eventuali migliorie in ordine alla sua efficacia.
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