Come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 226 del 22 dicembre 2012) le nuove Camere si riuniranno il 15 marzo p.v..
Alla Camera dei Deputati, i seggi assegnati, comprensivi dei 12 della circoscrizione estero, risultano, dai dati del Ministero dell’Interno, così ripartiti: 345 seggi (340 + 5 da estero) assegnati alla coalizione di centro sinistra;125 seggi (124 + 1 da estero) a quella di centro destra; 109 (108+1 da estero) al Movimento 5 stelle; 47 (45+ 2 da estero) alla “Lista Monti”; 1 alla Vallee d’Aoste; 2 al Mov. associativo italiani all’estero; 1 all’Usei, per un totale di 630 deputati.
Al Senato i seggi assegnati, comprensivi dei 6 della circoscrizione estero, risultano, dai dati del Ministero dell’Interno, così ripartiti: 123 (113 + 4 da estero + 6 dal Trentino Alto Adige) alla coalizione di centro sinistra; 117 (116 + 1 dal Trentino Alto Adige) alla coalizione di centro destra; 54 al Movimento 5 stelle; 19 (18 + 1 da estero) a Scelta civica con Monti per l’Italia; 1 alla Vallee d’Aoste; 1 al Mov. associativo italiani all’estero, per un totale di 315 senatori (a cui vanno aggiunti i 4 senatori a vita).
La prima riunione dell’Assemblea prevede all’ordine del giorno l’elezione dei Presidenti delle Camere. A tal fine, in base a quanto prescritto dai rispettivi Regolamenti riguardo agli adempimenti istituzionali preliminari, la Camera dei Deputati sarà presieduta dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti eletti nella legislatura precedente, mentre il Senato dal parlamentare più anziano per età.
In particolare alla Camera dei Deputati è prevista, al primo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal secondo la maggioranza dei due terzi dei voti e dal terzo è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
Al Senato è invece eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell’Assemblea. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la suddetta maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
A seguito dell’elezione del Presidente ciascuna Camera procederà alla Costituzione degli Uffici di Presidenza con l’elezione di quattro Vicepresidenti, tre Questori e otto Segretari.
Nei giorni immediatamente successivi – due secondo il Regolamento della Camera dei Deputati, tre secondo quello del Senato – si da avvio alla formazione dei Gruppi parlamentari, con l’indicazione da parte di ogni parlamentare del Gruppo del quale intende far parte.
I Gruppi parlamentari una volta formati, con un minimo di venti deputati o di dieci senatori, procedono ad eleggere il proprio Presidente, nonchè a designare i propri rappresentanti all’interno delle singole Commissioni parlamentari permanenti.
I Presidenti di Camera e Senato convocheranno, quindi, ciascuna Commissione per la propria costituzione che ha luogo mediante l’elezione dell’Ufficio di presidenza composto di un Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.
Unitamente a questi adempimenti dovrà, quindi, essere nominato il Presidente del Consiglio e formato il nuovo Governo.
L’avvio di questa legislatura, coincide, altresì, con un ulteriore importante appuntamento istituzionale, l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Scade, infatti, il 15 maggio p.v. il mandato settennale del Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art. 85 Cost., trenta giorni prima della scadenza di tale termine (ossia entro il 15 aprile p.v.), il Presidente della Camera dei Deputati è tenuto a convocare in seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica.
In particolare, l’elezione – a cui partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal rispettivo Consiglio regionale ed uno per la Valle D’Aosta – ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea e, dopo il terzo scrutinio, a maggioranza assoluta (art. 83 Cost.).
Il Capo dello Stato uscente avrà il tempo – dall’insediamento delle Camere – di nominare il nuovo Capo del Governo e, su proposta di quest’ultimo, i singoli ministri. A seguito del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, il nuovo Governo avrà dieci giorni di tempo per presentarsi alle Camere ed ottenere la fiducia (art. 94 Cost.).