Pubblicato sulla G.U. n. 79/13 il decreto 27/12/12 contenente la determinazione per il 2012 della misura massima percentuale della retribuzione di II livello oggetto dello sgravio contributivo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013 l’allegato Decreto 27 Dicembre 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Le risorse per il finanziamento di tale sgravio contributivo, concesso a decorrere dal 1° gennaio 2012 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale, nel limite complessivo annuo di 650 milioni di euro.
Resta ferma la possibilità, qualora non venga utilizzata l’intera percentuale a disposizione, di attribuire la quota residua all’altra tipologia di contrattazione.
E’ stato, inoltre, precisato che, entro il 30 ottobre 2013, potrà essere rideterminata, per l’anno 2012, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita.
Ai fini della fruizione dello sgravio in oggetto, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni di riferimento presso la Direzione Provinciale del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o collegato al miglioramento della competitività aziendale.
Relativamente ai contratti territoriali, è stato, altresì specificato che, laddove dovesse risultare impossibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sarà ammesso il riferimento ai criteri di erogazione relativi agli andamenti delle imprese sul territorio.
E’ stato, rammentato, inoltre, che la concessione dello sgravio in parola è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/20061 .
I datori di lavoro che abbiano indebitamente fruito dell’agevolazione sono tenuti al versamento dei contributi, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste ferma restando l’eventuale responsabilità penale, qualora il fatto costituisca reato.
Con riferimento alla procedura per accedere al beneficio contributivo, i datori di lavoro, anche per il tramite dei consulenti del lavoro o dei soggetti, di cui all’art. 1, commi 1 e 4 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all’Inps, utilizzando esclusivamente il canale telematico e seguendo le indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale.
Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio dovrà contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’istituto di previdenza.
Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, che non può essere inferiore all`importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 389/89, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.
Inoltre, per l’ammissione al beneficio, che decorrerà dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze, verrà assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
Nel rispetto dei limiti di spesa dei 650 milioni di euro e della ripartizione delle risorse economiche, l’Inps, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, “provvederà all’ eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il limite di spesa e il limite di spesa medesimo”, comunicandolo tempestivamente ai richiedenti.
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1 A decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
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