Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 15 del 3 aprile u.s., in tema di Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, contenente alcuni chiarimenti relativi al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, di cui alla Comunicazione Ance del 3 Aprile scorso.
Il Decreto ha stabilito che, per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti al livello aziendale o territoriale, sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
Rappresentatività
Il Decreto ha precisato che i contratti collettivi cui fa riferimento, devono essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale o comunque dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA e RSU).
Per le imprese prive delle rappresentanze sindacali aziendali sarà, comunque, possibile sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale, in possesso del suddetto grado di rappresentatività.
Rimangono esclusi i contratti nazionali di categoria.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione si applica, nel settore privato, ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate, sempre nell’anno 2012, alla medesima agevolazione.
Nel corso del 2013 la retribuzione di produttività assoggettabile all’agevolazione non potrà essere superiore ad euro 2.500.
Retribuzione di produttività
“Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”, cui la contrattazione collettiva può far riferimento anche in maniera alternativa.
Tali voci retributive, pertanto, possono variare sulla base degli indicatori quantitativi, andando a remunerare rapporti lavorativi finalizzati alla migliore produttività ed efficienza aziendale.
La circolare, a mero titolo esemplificativo, ha riportato quali indicatori quantitativi cui le voci possono essere collegate:
l’andamento del fatturato;
Qualora, poi, gli accordi collettivi aziendali o territoriali prevedano particolari modifiche nella distribuzione degli orari di lavoro o nella gestione delle turnazioni, anche con orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o con l’attuazione di regimi di flessibilità già previsti dai Ccnl o comunque tramite interventi tesi all’efficientamento dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo degli impianti, tali modifiche potranno comportare l’applicazione dell’agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni.
In tale ipotesi, dunque, per poter accedere al beneficio, il contratto collettivo di riferimento dovrà prevedere congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno tre delle quattro aree di intervento di cui sopra ( a), b), c) e d)).
Viene, quindi, chiarito che le due nozioni di “retribuzione di produttività” possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo.
È stato, inoltre, specificato che le finalità cui dovrebbe essere legata la retribuzione oggetto dell’agevolazione devono essere valutate dalla contrattazione collettiva in base, appunto, a quanto stabilito dal Decreto, ma in ogni caso l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.
Procedimento e monitoraggio
Al fine di verificare la “conformità degli accordi” e monitorare lo “sviluppo delle misure”, il Decreto in oggetto ha previsto che i datori di lavoro depositino i contratti collettivi, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Dtl competente territorialmente, allegandovi un’autodichiarazione di conformità dell’accordo medesimo.
E’ stato chiarito, però, che per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., la decorrenza dei 30 giorni per il deposito decorrerà da tale data.
Inoltre, è stato precisato che l’agevolazione in parola potrà applicarsi esclusivamente a partire dalla data di sottoscrizione del contratto collettivo, senza possibilità, dunque, di far retroagire l’efficacia dell’agevolazione stessa, eccezion fatta per le voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale (es. premi di produttività legati ad obiettivi annuali).
E’, altresì, possibile per i contratti sottoscritti in vigenza della precedente disciplina, applicare l’agevolazione a partire dal 1° gennaio c.a., allegando una autodichiarazione che attesti la conformità degli stessi alle condizioni stabilite dal Decreto.
Per i contratti già depositati, sarà sufficiente inviare l’autodichiarazione di conformità alla Dtl, anche tramite posta certificata, indicando nella stessa gli estremi del contratto, senza necessità, dunque, di depositarlo nuovamente.
Con riferimento agli accordi territoriali è stato, infine, precisato che l’invio e il deposito degli stessi potrà essere effettuato da una delle associazioni firmatarie e non anche dalle singole imprese che applicano l’accordo.
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