La Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a due quesiti di particolare interesse per il settore edile, inoltrati dal CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla Federutility – Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche.
Nell’interpello n. 2/2013, il CNI chiedeva un pronunciamento della Commissione riguardo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in particolare riguardo alla documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 81/2008.
Nell’istanza di interpello il CNI elencava a titolo esemplificativo e non esaustivo il seguente elenco di attività, svolte con riferimento a cantiere temporanei o mobili, ritenute idonee a soddisfare tale requisito, chiedendo se fossero coerenti con le finalità normative:
– attività di direttore di cantiere;
– attività di capo cantiere;
– attività di capo squadra;
– attività di direttore dei lavori;
– attività di direttore operativo di cantiere;
– attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
– attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
– attività di responsabile dei lavori;
– attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
– attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
A tal riguardo la Commissione si è espressa confermando che tutte le suddette attività, svolte con riferimento ai cantieri temporanei o mobili come definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono coerenti con le finalità normative.
Nell’interpello n. 3/2013, la Federutility chiedeva un pronunciamento della Commissione riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi del quale le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), laddove previsto, “non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione”.
A tal riguardo la Commissione si è espressa rimarcando che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali quali, ad esempio, quelli relativi all’erogazione di acqua, elettricità, gas e reti informatiche, possano essere effettuati senza l’obbligo di redigere il PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare un’emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità dell’erogazione degli stessi servizi alla popolazione, la cui interruzione determina l’insorgere di un’emergenza.
In questo senso l’articolo 100, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.
11206-Interpello 3_2013.pdfApri
11206-Interpello 2_2013.pdfApri