Con risposta ad istanza di interpello presentata dalla Confindustria, la Direzione per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 16/13, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli obblighi formativi in favore dei lavoratori sospesi e beneficiari di ammortizzatori sociali.
In particolare, l’istante ha chiesto se, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. possano ricomprendersi in quelli previsti dall’art. 4, co. 40 della L. n. 92/12.
Il suddetto art. 4, co. 40 della L. n. 92/12, come noto, prevede che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decada dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
Fermo restando che la formazione oggetto delle due citate discipline normative sia assolutamente differente, in virtù del fatto che quella prevista dall’art. 4, co. 40 della L. n. 92/12 interessa la capacità professionale del lavoratore in relazione al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività a cui accederà grazie alla riqualificazione lavorativa, il Dicastero conferma che la formazione di cui alla L. n. 92/12 potrà comprendere i soli corsi di aggiornamento e formazione, anche relativi alla sicurezza, erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, tra questi risultano quali completamento di quella formazione e/o riqualificazione prevista dall’art. 4, co. 40 della L. n. 92/12 anche i corsi di formazione di cui all’art. 37 co. 4 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ossia quelli finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, o quelli relativi all’aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo 21 dicembre 2011, a cui rinvia il medesimo art. 37, co. 2.
Viceversa, conclude il Ministero, resta esclusa dagli ambiti della formazione di cui alla L. n. 92/12 quella formazione in materia di salute e sicurezza prevista dall’art. 37, co. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ossia quella che avviene in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.
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