E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge recante “Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali” (
DDL 813/S e abb., Relatore la Sen. Anna Finocchiaro Presidente del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento del Governo, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013, prevede, in particolare, la costituzione di un apposito Comitato per l’esame dei progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli dei Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, concernenti: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; le Regioni, le Province, i Comuni, nonché i progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali che risultino coerenti con gli interventi di revisione costituzionale.
Il Comitato è composto da venti senatori e venti deputati nominati dai Presidenti delle Camere e scelti tra i membri delle Commissioni per gli Affari Costituzionali rispettivamente del Senato e della Camera dei Deputati e ne fanno parte di diritto i Presidenti delle Commissioni stesse. La nomina dei componenti del Comitato avviene su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere in base alla consistenza numerica dei Gruppi e al numero di voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, nonché assicurando almeno un rappresentante per ogni Gruppo e un rappresentante delle minoranze linguistiche.
La prima seduta avrà luogo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge costituzionale.
Al Comitato vengono assegnati, in sede referente, i progetti di legge costituzionale presentati alle Camere a partire dall’inizio della XVII Legislatura ed entro quattro mesi dalla sua prima seduta dovrà trasmettere i progetti approvati ai Presidenti delle Camere. Se entro tale termine per uno o più disegni di legge costituzionale non si pervenga all’approvazione, il Comitato è tenuto comunque a trasmettere uno dei progetti di legge assegnati, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso.
Nel testo viene, altresì, dettata un’apposita tempistica dei lavori delle Aule in modo da assicurarne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Sono, inoltre, previste due successive deliberazioni sul progetto o i progetti di riforma costituzionale da parte della stessa Camera, a un intervallo minimo l’una dall’altra di un mese (anziché tre, come ai sensi dell’art.138, comma 1, Cost.), per la validità della seconda deliberazione è richiesto il quorum della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La legge o e leggi costituzionali approvate saranno sottoposte a referendum nel caso in cui, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500 mila elettori o Cinque consigli regionali, anche qualora siano state approvate nella seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, al contrario di quanto previsto nell’ordinario procedimento di revisione costituzionale.
Nell’articolato viene precisato, infine, il carattere speciale della procedura ivi prevista stabilendo che la stessa si applichi esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato, specificando, altresì, che per le successive modificazioni della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, eventualmente approvate secondo quanto stabilito dal disegno di legge, debbono osservarsi le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.