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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. 35/2013. Il commento dell'ANCE

Archivio, Fiscalità e incentivi

Conversione in legge del DL “pagamenti dei debiti della P.A.” – Misure fiscali

26 Giugno 2013
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Sul Supplemento Ordinario n.46 alla Gazzetta Ufficiale n.132 del 7 giugno 2013 è stata pubblicata la Legge 6 giugno 2013, n.64, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
 
Tra le misure fiscali d’interesse per il settore vengono così confermate: la detassazione della cessione dei crediti vantati verso la P.A., la compensazione dei crediti commerciali con debiti fiscali, le novità in materia di TARES ed IMU[1].
 
          Detassazione della cessione dei crediti vantati verso la P.A.
 
L’art.8, co.1, del D.L. 35/2013 prevede che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA.
 
L’esenzione riguarda le imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 168 euro) e di bollo (pari a 14,62 euro) relative a tali operazioni.
 
In pratica, tale agevolazione produrrebbe un risparmio d’imposta, a favore delle imprese creditrici, pari in media a 182,62 euro per ogni singola cessione del credito[2].
 
          Compensazione dei crediti commerciali con debiti fiscali
 
L’art. 9 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, interviene sulle disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali.
 
In particolare, i commi 01-02 modificano la disciplina della compensazione dei crediti commerciali, vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (di cui all’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973).
 
Per questa viene specificato che le certificazioni[3], necessarie per la suddetta compensazione:
  • devono indicare la data prevista per il pagamento;
  • sono emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica;
  • sono utilizzate a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Sempre in questo ambito, inoltre, il comma 02 del medesimo art.9, differisce dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento o gli atti d’accertamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti.
 
Il medesimo art.9, al comma 1, estende poi la possibilità di compensare i medesimi crediti commerciali anche con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso (nuovo art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973).
 
Nello specifico, viene stabilita la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, relativi a contratti per somministrazioni, forniture e appalti, con i debiti derivanti dall’utilizzo degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali (accertamento con adesione, definizione agevolata, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione)[4].
 
A tal fine, il creditore deve acquisire la certificazione, relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dall’ente debitore, con l’indicazione della data prevista per il pagamento, ai sensi dell’art.9, co.3-bis, ovvero 3-ter, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009[5].
Inoltre, vengono introdotte disposizioni specifiche nell’ipotesi in cui la P.A. non versi l’importo certificato del credito, entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione medesima, in un apposito fondo di bilancio. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero coattivo del debito nei confronti dell’ente pubblico (mediante riduzione delle somme dovute alla P.A. a qualsiasi titolo, in misura corrispondente all’importo del credito certificato).
 
Con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro il 30 giugno 2013, saranno stabilite le modalità di attuazione delle citate disposizioni.
 
Infine, il comma 2-bis, dell’art. 9 prevede che i soggetti creditori nei confronti della P.A., in sede di dichiarazione dei redditi, devono allegare un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni.
 
Tale elenco, per il quale il Ministero dell’economia e delle finanze deve predisporre con decreto un modello, viene trasmesso all’amministrazione finanziaria per via telematica.
 
          Sospensione dei pagamenti della P.A. in caso di morosità “fiscale” del destinatario
 
L’art.9, comma 1-bis, del medesimo provvedimento interviene altresì sulle disposizioni contenute nell’art.48-bis del D.P.R. 602/1973, in base alle quali le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo[6].
 
Al riguardo viene previsto che tale disciplina non trovi applicazione nell’ipotesi in cui il destinatario del pagamento abbia ottenuto la dilazione dei propri debiti tributari (c.d. rateizzazione).
 
          Aumento del limite annuale per la compensazione dei crediti fiscali
 
A decorrere dal 2014, viene aumentato da 516.456,90 euro a 700.000 euro il limite di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi (art.9, co.2, del D.L. 35/2013).
 
La norma costituisce attuazione dell’art.10, co.1, lett.b, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009, il quale aveva previsto che, dal 1° gennaio 2010, il limite massimo annuale di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi dovuti dai contribuenti potesse essere elevato sino a 700.000 euro[7].
 
Al riguardo, si ricorda che il predetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, che utilizzano il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), nell’ipotesi in cui il volume d’affari nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto[8].
 
          Incremento delle erogazioni per i rimborsi d’imposta
 
L’art.5, co.7, del D.L. 35/2013, prevede che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, con l’obiettivo di aumentare le erogazioni fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro per l’anno 2013 e 4 miliardi per l’anno 2014.
 
           Novità in materia di TARES
 
L’art.10 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013 interviene, altresì, sul nuovo tributo comunale rifiuti e servizi (TARES – introdotto dall’art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011), operante già dal 1° gennaio 2013.
 
Come noto, la nuova imposta si applica in base a 2 componenti:
 
a. una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla superficie dell’immobile (cd. “TARES rifiuti”);
 
b. una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie (aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza– cd. “TARES servizi”).
 
Al riguardo, il D.L. 35/2013 prevede, per il solo 2013:
–       il riconoscimento ai Comuni della possibilità di stabilire la scadenza ed il numero delle rate di versamento della TARES[9].
 
La disposizione consente ai Comuni, di fatto, di anticipare il versamento della 1a rata del tributo rispetto alla scadenza di luglio, stabilita, per il 2013 dall’art.1-bis, co.1 del D.L. 1/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 11/2013.
 
Resta ferma, invece la facoltà dei Comuni di posticipare il versamento della 1a rata anche oltre il mese di luglio, come già stabilito dal D.L. 201/2011;
 
–       il rinvio all’ultima rata della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro già prevista dal D.L. 201/2011, da versare unitamente al tributo mediante Modello F24, ovvero apposito bollettino di c/c postale.
 
Ciò comporta che le prime rate seguono anche negli importi le regole della vecchia TARSU rimandando all’ultima rata dovuta l’applicazione “effettiva” della TARES;
 
–       la riserva a favore dello Stato del gettito derivante dalla citata maggiorazione di 0,30 euro;
 
–       il divieto per i Comuni di aumentare la predetta maggiorazione fino a 0,40 euro;
 
–       la possibilità per i Comuni di utilizzare, per il versamento delle rate intermedie della TARES, i bollettini di c/c precompilati già in uso per le previgenti TARSU/TIA.
 
I pagamenti delle rate intermedie verranno scomputati ai fini della determinazione dell’importo dell’ultima rata della TARES;
 
–       l’obbligo di versamento dell’ultima rata della TARES mediante Modello F24, ovvero apposito bollettino di c/c postale.
 
Inoltre, viene estesa l’esenzione dal tributo alle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, anche a destinazione non abitativa, come già in precedenza stabilito ai fini della TARSU (nell’originaria disciplina TARES, invece, l’esenzione era limitata alle sole aree pertinenziali alle abitazioni ed alle aree comuni condominiali).
 
Infine, tutte le suddette modifiche trovano applicazione anche nel caso in cui il Comune prevede l’applicazione della “tariffa corrispettiva”[10], in luogo della TARES.
 
           Novità in materia di IMU
 
Con riferimento alla disciplina dell’IMU, l’art.10, co.4 del D.L. 35/2013 prevede, in estrema sintesi, che:
 
–       il termine di presentazione della dichiarazione IMU, quando dovuta, viene spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso (o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta), al 30 giugno dell’anno successivo[11];
–       dal 2013, la delibera che fissa le aliquote e le detrazioni, nonché il regolamento IMU, devono essere pubblicate sull’apposito sito informatico (www.finanze.it)[12] e l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
 
–       il versamento della prima rata IMU, va effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
 
–       la seconda rata deve essere versata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della delibera pubblicata alladatadel 28 ottobre.
 
In caso di mancata pubblicazione della delibera entro quest’ultimo termine, varranno gli atti adottati per l’anno precedente;
 
–       le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni e ad essi spettano le maggiori somme derivanti da tali attività.

 


[1]Cfr. ANCE “D.L. Pagamenti dei debiti della pubblica Amministrazione – Misure fiscali”– ID n. 11068 del 22 aprile 2013.
[2] Cfr. Relazione d’accompagnamento al DdL n.676 A/C di conversione in legge del D.L. 35/2013.
[3] Previste dall’art.9, co.3-bis, ovvero 3-ter, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.
[4] Viene introdotto il nuovo art.28-quinquies al D.P.R. 602/1973.
[5]In estrema sintesi, la P.A. debitrice certifica, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza a cura del creditore, se il credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirgli la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore.
[6] In merito, si ricorda che le modalità attuative della disposizione sono state individuate dal D.M. 18 gennaio 2008 n.40, in vigore dal 29 marzo 2008 (cfr. ANCE “Sospensione dei pagamenti delle P.A. – Emanazione del Decreto Attuativo”– ID n.3738 del 18 marzo 2008), che ha stabilito sia il sistema di verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della riscossione (Equitalia Servizi Spa), sia la procedura di riscossione delle somme dovute all’Erario, nel caso in cui tale morosità sia stata accertata (sul tema, cfr. anche ANCE “Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato” – ID n.3886dell’8 agosto 2008 e “Pagamenti delle P.A. – Cessione del credito – C.M. 29/2009” – ID n.3887 del 27 ottobre 2009).
[7]Il D.L. 78/2009 ha modificato l’art.34, co.1, della legge 388/2000.
[8]Ai sensi dell’art.35, co. 6-ter, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006.
[9] La rideterminazione delle scadenze deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della data del versamento.
[10] Il comma 29, dell’art. 14 del D.L. 201/2011 prevede la facoltà per i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, di sostituire, con regolamento, la TARES con l’applicazione di una “tariffa corrispettiva”.
[11] L’art.10, comma 4, lett. a, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, modifica l’art.13, co.12-ter, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. Al riguardo, si ricorda che il Modello IMU deve essere presentato nelle seguenti ipotesi (cfr. ANCE “IMU – Modello di dichiarazione ed altre novità” – ID n.9254 del 17 dicembre 2012):
–        esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni d’imposta;
–        mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta.
[12] Le delibere ed il regolamento devono essere preventivamente inseriti nel Portale per il federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet (cfr. l’art.1, co.3, del D.Lgs. 360/1998 ed il D.M. 31 maggio 2002).

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