Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno u.s. il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che si allega per opportuna conoscenza.
Tale decreto, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 22 giugno u.s., ha introdotto, tra le misure in materia di lavoro e previdenza, le seguenti importanti semplificazioni in tema di Durc, di adempimenti formali in materia di lavoro, di invio del certificato di gravidanza e di adempimenti per le prestazioni lavorative di breve durata.
Art. 31- Semplificazioni in materia di Durc
Il decreto in oggetto è intervenuto, in primo luogo, a modificare significativamente l’attuale formulazione dell’articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review I) prevedendo l’abrogazione del riferimento all’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/06, in linea con quanto più volte segnalato e richiesto, in varie sedi, dall’Ance.
Tale riferimento consentiva, infatti, l’applicazione della c.d. “procedura di compensazione” prevista dal suddetto decreto, esclusivamente al Durc richiesto per la fruizione dei benefici economici e contributivi, di cui all’art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/06, escludendo pertanto i Durc rilasciati nell’ambito di procedure di appalto pubblico per i quali invece era finalizzata la norma.
L’abrogazione di tale riferimento consentirà, una volta emanato il previsto decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il rilascio del Durc regolare nell’ambito degli appalti pubblici, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche laddove risultino irregolarità contributive di importo pari o inferiore.
Al comma 2 dell’art. 31, nell’ottica di garantire una maggiore omogeneità normativa, l’art. 38, comma 3 e l’art. 118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n. 163/2006 (codice appalti) sono stati novellati, prevedendo espressamente che sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione nonché in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori stessi, il Durc sia acquisito d’ufficio.
Inoltre, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il decreto introduce l’Istituto dell’intervento sostitutivo, già previsto dal Regolamento del Codice degli appalti, modificandone però l’ambito soggettivo nel senso che, oltre alla Pubblica Amministrazione, l’intervento stesso è effettuato anche ad opera dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti.
Qualora pertanto gli stessi rilevino dal Durc un’inadempienza contributiva relativa a una o più imprese impiegate nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.
Il decreto legge ha poi portato la validità del Durc, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a 180 giorni dalla data di emissione.
Il testo normativo, poi, nel prevedere l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc, tramite strumenti informatici, individua le specifiche fasi di acquisizione. Il Durc in corso di validità potrà pertanto essere utilizzato sia per la verifica della dichiarazione sostitutiva, che per l’aggiudicazione del contratto nonché per la stipula del contratto stesso.
Sarà necessario, invece, dopo la stipula del contratto, acquisire nuovamente il Durc ogni 180 giorni ed utilizzarlo per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per l’ottenimento del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità nonché per l’attestazione di regolare esecuzione. In sostanza, con detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell’ambito dei 180 giorni di validità, l’utilizzo di un medesimo Durc.
Resta fermo, comunque, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per il pagamento del saldo finale.
La norma ribadisce, inoltre, l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc in corso di validità per i subappaltatori sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs n. 168/2006 sia ai fini di cui al comma 4, lett. d) ed e) del presente articolo, ovvero per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo di regolare esecuzione, di verifica di conformità e per l’attestazione di regolare esecuzione.
Al comma 7, è stato, altresì, precisato che, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento dovranno essere corredati dal Durc, anche in formato elettronico.
Pur sottolineando alcune perplessità riguardo il possibile depotenziamento che un tale provvedimento potrebbe comportare nei confronti del ruolo assunto negli anni dal Durc, sia in termini di controllo del mercato che di corretta concorrenza tra le imprese, l’Ance è intervenuta nelle sedi opportune evidenziando la necessità, comunque, che le imprese coinvolte negli appalti pubblici possano richiedere, anche mensilmente, il documento ai fini del controllo della regolarità nell’ambito dei rapporti privatistici tra le medesime e soprattutto per evitare le gravose conseguenze della responsabilità solidale.
Ai fini della verifica per il rilascio del Durc, in caso di mancanza dei requisiti, gli Enti preposti al rilascio devono invitare l’interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/79, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni indicando le cause dell’irregolarità.
Art. 32 – Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
In riferimento al comma 1 dell’art. 32, le lett. c) e d) hanno apportato un significativo strumento di semplificazione in merito alla formazione e all’aggiornamento dei Responsabili e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, nonché dei dirigenti, preposti lavoratori e dei loro rappresentanti.
Infatti, la nuova disposizione normativa consente di evitare la duplicazione di corsi e di aggiornamenti, destinati a tali soggetti, nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi. In tali ipotesi, pertanto, verrà riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Con riferimento al comma 6 lett. a) del medesimo articolo 32, è stata confermata l’abrogazione dell’art. 54 del D.P.R. 1124/65 che obbligava il datore di lavoro a denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che avesse per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
La lett. b) invece ha determinato la modifica dell’art. 56 del D.P.R. 1124/65, prevedendo in particolare al punto 1) che le autorità di pubblica sicurezza e le direzioni territoriali del lavoro acquisiscano dall’Inail, mediante accesso telematico, i dati relativi agli infortuni mortali e quelli con prognosi superiore a 30 giorni.
Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro, sulla base di quanto previsto dal punto 2) della lett. b), potranno prendere visione dei dati relativi alle denunce di infortunio mediante accesso alla banca dati dell’Inail.
Il comma 7 dell’art. 32 infine stabilisce che tutte le suddette comunicazioni in modalità telematica, di cui al suddetto comma 6, troveranno applicazione a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto che definirà le regole tecniche per il funzionamento del SINP, ossia del Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione.
Art. 34 – Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Sono state introdotte alcune novità all’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2001, recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ed, in particolare, all’inoltro del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto o il certificato di interruzione di gravidanza, che dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica.
Art. 35 – Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
L’art. 35, disponendo un’integrazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ha previsto, in particolare, che per le prestazioni lavorative di breve durata, ossia quelle che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, siano individuate delle procedure semplificate in merito agli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, che tengano conto anche degli obblighi assolti, da altri datori di lavoro, nei confronti dello stesso lavoratore nel corso dell’anno solare.
All’individuazione di tali procedure si provvederà mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ad ogni modo, nell’ambito del suddetto decreto, verranno garantiti i livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
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