In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del DL 54/2013 recante “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” (
DDL 1012/C) all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera dei Deputati, è tornata ad evidenziare, come già nel corso dell’audizione presso le medesime Commissioni (al riguardo, si veda precedente del
4 giugno 2013) le proprie osservazioni relative, tra l’altro, a:
– Esclusione dall`IMU dei fabbricati costruiti per la vendita
E’ stata rilevata la necessità di escludere dalla disciplina dell’IMU, di cui all’art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice per la vendita, fintanto che permanga tale destinazione.
La tassazione del c.d. “”magazzino”” rappresenta, infatti, una forma di imposizione iniqua che colpisce le imprese proprio nei momenti di difficoltà in cui il mercato non drena rapidamente l`offerta, ed è l`unica forma di tassazione sull`invenduto tra i settori industriali.
Con l’esclusione dalla disciplina dell’IMU del “magazzino” delle imprese si eliminerebbe una grave distorsione fiscale che non corrisponderebbe comunque ad un’esenzione dell’intero settore delle costruzioni. L’IMU, infatti, continuerebbe ad esser dovuta sugli altri immobili non destinati alla vendita (es. uffici, capannoni, opifici, utilizzati nell’esercizio dell’attività).
Tale misura consentirebbe, inoltre, di svincolare una parte di risorse delle imprese, quantificate in 35,1 milioni di euro l’anno, destinate ora al pagamento dell’IMU, permettendone un utilizzo “produttivo” per effettuare nuovi investimenti con ricadute positive sul sistema economico. Si stima, infatti, che una simile disposizione possa generare una ricaduta complessiva sul sistema economico di circa 100 milioni di euro, di cui 35,1 milioni nelle costruzioni e il rimanente nei settori collegati.
In alternativa è stata sottolineata l’opportunità di escludere dalla disciplina dell’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice per la vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori prevedendo, inoltre, al fine di disciplinare il periodo di prima applicazione della norma, che, qualora i medesimi fabbricati risultino già ultimati alla data di entrata in vigore della disposizione, l’esclusione dall’imposta operi per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della suddetta norma.
– Responsabilità solidale negli appalti di opere
E’ stata evidenziata la necessità di eliminare la responsabilità solidale nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore, in relazione al versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati prevista dall’art. 35, commi 28-28ter del DL 223/2006, convertito dalla L. 248/2006.
Si tratta di una disposizione che, ancora una volta, affida alle imprese impropri compiti ispettivi, sostituendosi all’Amministrazione non in grado di garantire il controllo sul rispetto degli adempimenti fiscali. Inoltre, la non chiara individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti ha determinato il blocco dei pagamenti contrattuali, aggravando così la situazione in cui si trovano le imprese, già duramente colpite dalla stretta creditizia e dai ritardi nei pagamenti sia nel settore pubblico che privato. Nel settore edile, peraltro, già opera, ai fini IVA, il “reverse charge” che garantisce la regolarità dell’operazione nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, per cui appare inutile e controproducente prevedere ulteriori forme di responsabilità per il versamento di tale imposta.
L’intera disciplina sta quindi generando grandi criticità alle imprese, sia per quanto riguarda l’IVA, sia per i profili concernenti le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, per l’estrema difficoltà applicativa, per l’onerosità degli adempimenti trasferiti sulle imprese, per l’irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno il controllo, nonché per l’inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all’evasione fiscale, che si configurano così come norme inutilmente vessatorie e dannose per l’intero sistema.
– CIGO operai in edilizia
Al fine di provvedere al riequilibrio dell’aliquota contributiva per la CIG ordinaria operai dell’edilizia, è stata rilevata l’opportunità di prevedere che, con decorrenza dall’entrata in vigore del provvedimento, la suddetta aliquota di cui alla L. 427/1975 – attualmente prevista nella misura del 5,20% – sia portata all’1,90% per le imprese fino a 50 dipendenti ed al 2,20% per le imprese oltre i 50 dipendenti, come previsto già per gli altri comparti industriali.
La gestione edilizia della CIG presso l’Inps, infatti, secondo gli ultimi dati presenta un saldo attivo relativo al decennio 2002 – 2011, pari a quasi 4.000 milioni di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro.
Su tale riduzione vi è, tra l’altro, la piena condivisione di tutte le parti sociali, come si evince dall’Avviso Comune del 16 dicembre 2003 in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia e da ulteriori Atti Comuni con le parti sociali, dall’Agenda per il tavolo di concertazione sottoscritta nel mese di gennaio 2007 e dal protocollo sul costo del lavoro contenuto nel verbale di accordo del 19 aprile 2010.
Tale misura, oltre ad essere necessaria per la riduzione del costo del lavoro che risulta più alto rispetto agli altri comparti dell’industria, potrebbe liberare risorse da destinare al sistema degli enti bilaterali, per il sostegno e l’integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione anche alla luce dei contenuti propri del provvedimento.