E’ all’esame, in sede referente, in prima lettura, delle Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato il disegno di legge di conversione del decreto legge recente “Disposizioni urgenti disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (
DDL 783/S, Relatori il Sen. Salvatore Sciascia del Gruppo parlamentare PdL ed il Sen. Salvatore Tomaselli del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento d’urgenza contiene, in particolare, la
proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che passerà dal 55% al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (con l’esclusione di alcune tipologie di intervento), nonchè la proroga della detrazione IRPEF/IRES (anche questa potenziata al 65%), per le spese sostenute dal 6 giugno al 30 giugno 2014,
per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. Viene
prorogata, altresì, la detrazione IRPEF, nella misura del 50%, per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2013. La detrazione è, inoltre, estesa all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto della ristrutturazione, per un importo massimo di 10.000 euro. Nelle more della definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale, viene, altresì, prevista
l’applicabilità delle detrazioni suddette (65% e 50%) anche per gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonchè per l’incremento del rendimento energetico degli stessi (per il dettaglio dei contenuti si veda notizia del
6 giugno 2013).
Altre norme riguardano il recepimento della Dir.2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia attraverso norme di modifica del D.gs 192/2005 (Attuazione della Dir.2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). In particolare, viene prevista l’adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell’edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda; viene, inoltre, disposto che i requisiti minimi di prestazione energetica, stabiliti in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio), siano riveduti ogni 5 anni. Viene, altresì, introdotta la definizione di “edifici ad energia quasi zero” , con l’attuazione di un relativo Piano nazionale per il loro incremento. Riguardo alla certificazione energetica, l’attuale attestato di certificazione energetica prende la nuova denominazione di “attestato di prestazione energetica”, rilasciato per gli edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. In particolare, viene previsto che gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti debbano essere dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori, prodotto, nel caso di nuovo edificio, a cura del costruttore, nel caso di edifici esistenti, a cura del proprietario dell’immobile. Nelle ipotesi di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, è , altresì, fatto obbligo al proprietario di produrre l’attestato di prestazione energetica.
Sono previste apposite sanzioni amministrative in caso di inosservanza degli obblighi suddetti (per il dettaglio dei contenuti si veda notizia del
6 giugno 2013).
Le Commissioni riunite avvieranno l’esame del decreto-legge a partire da martedì 11 giugno prossimo.