In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del DL 63/2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (
DDL 783/S) all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato, è tornata ad evidenziare, come già nel corso dell’audizione presso le medesime Commissioni (al riguardo, si veda precedente del
18 giugno 2013) le proprie osservazioni relative, tra l’altro, a:
– Messa a regime della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia
Al fine di stimolare ulteriormente il recupero edilizio del patrimonio abitativo esistente, incentivando nel contempo le attività in un comparto sempre più importante per la ripresa dell’economia nazionale, è stata evidenziata la necessità di intervenire sull’art.16 bis del D.P.R. 917/1986, riconoscendo la detrazione Irpef per il recupero edilizio, nella percentuale di detrazione del 50% (al posto del 36% attualmente vigente a regime), per un importo massimo di spesa a carico del contribuente di 96.000 euro (invece degli attuali 48.000 euro). Verrebbe, così, messo a regime il potenziamento dell’agevolazione operativo fino al prossimo 31 dicembre 2013, previsto dal DL 83/2012 convertito dalla L. 134/2012 e dal provvedimento in oggetto.
Tale previsione con la contestuale proroga e potenziamento anche dell’agevolazione per gli interventi energetici, può, infatti, determinare un investimento aggiuntivo del 3% in termini reali, 5% in valori nominali, quantificabile in 2,2/2,5 miliardi.
– Estensione della detrazione per le ristrutturazioni (36%-50%) agli interventi di ampliamento
Al fine incentivare anche fiscalmente i veri e propri processi di riqualificazione urbana consistenti nella “sostituzione edilizia”, che implicano la demolizione e ricostruzione dell’esistente con variazione di sagoma e volumetria, è stata rilevata l’opportunità di estendere la detrazione Irpef per il recupero edilizio anche agli interventi di ampliamento, o di demolizione e ricostruzione “non fedele”, dei fabbricati esistenti, attualmente esclusi dall’agevolazione fiscale.
Inoltre, per rendere concretamente applicabile l’agevolazione agli acquisti di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati, è stato proposto di posticipare, da 6 a 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, il termine per l’acquisto agevolato riconoscendo il medesimo beneficio anche nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria.
–Messa a regime e rimodulazione della detrazione per la riqualificazione energetica
Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’UE di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione(crescita intelligente), di promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale(crescita inclusiva) e più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva(crescita sostenibile), rimarcati anche dal Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica 2011, è stata evidenziata l’importanza di stabilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2014 la detrazione fiscale IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e migliorarne l’impatto e la funzionalità rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, attraverso una rimodulazione del beneficio. In particolare, è stata proposta la seguente rimodulazione della misura:
– 65% delle spese documentate e sostenute, per un limite di detrazione pari a:
- 100.000 euro per gli interventi di “riqualificazione globale”, di cui all’art.1, c. 344 della L. 296/2006. Per gli immobili strumentali, tale limite opera ogni 150 mq di superficie utile catastale;
- 60.000 euro per gli interventi eseguiti sulle strutture opache orizzontali e verticali, di cui all’art.1, c. 345, della L. 296/2006;
– 40% delle spese documentate e sostenute per interventi riguardanti finestre comprensive di infissi, installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione (di cui all’art.1, co. 345-347, della legge 296/2006) nel limite massimo di detrazione pari a 50.000 euro.
Le suddette detrazioni possono essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10.
– Anticipazione del termine per redigere l’elenco degli incentivi per l’efficienza energetica
E’ stata sottolineata la necessità di anticipare al 31 dicembre 2013 il termine, attualmente fissato dal provvedimento al 30 aprile 2014, per la redazione, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici.
In un periodo di forte difficoltà economica, il supporto di un elenco di strumenti incentivanti può, infatti, agevolare e invogliare la realizzazione di interventi di miglioramento energetico utilizzando le varie tipologie di incentivi che oggi possono essere applicate al settore dell’edilizia.
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.