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L'Ance commenta le disposizioni del nuovo Decreto Legge per il rilancio dell’economia, n. 69 del 21 giugno 2013

Archivio, Opere pubbliche

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto c.d. “del Fare”

25 Giugno 2013
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È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
 
Il testo del Decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 22 giugno, ad una prima analisi contiene alcune disposizioni di sicuro interesse per il settore dei lavori pubblici, che si illustrano di seguito.  
 
1) All’articolo 26 vengono opportunamente introdotte alcune proroghe alla disciplina in materia di appalti pubblici, fortemente auspicate dall’Ance. In particolare:
– viene disposta la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di considerare i migliori 5 anni su 10 per la dimostrazione dei requisiti relativi alla cifra di affari in lavori, alla dotazione di attrezzature tecniche e all’organico medio annuo, nonché della possibilità di considerare il decennio per la dimostrazione del requisito dei lavori in categoria e “di punta”, ai fini della qualificazione SOA;
– viene prevista la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria.
 
2) All’articolo 21 viene introdotta, anche grazie all’azione dell’Ance, la proroga al 30 giugno 2014 dell’entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione (c.d. performance bond), prevista dall’art. 113 del Codice dei Contratti e disciplinata dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010. 
 
Si ricorda che tale garanzia è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti di lavori a contraente generale, nonché facoltativa (in quanto può essere richiesta a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara) per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro.
 
Tuttavia, risultano ancora pochissimi i soggetti economici in grado di prestarla, con conseguente notevole restrizione del mercato.
 
Pertanto, il nuovo differimento dell’entrata in vigore della disposizione, già avvenuto con il Decreto Legge n. 73 del 2012, appare senza dubbio opportuno.
 
3) All’articolo 19 vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di concessioni e finanza di progetto ed in particolare:
– l’obbligo per il soggetto concedente di completare tutto l’iter burocratico-amministrativo finalizzato all’acquisizione di autorizzazioni, licenze ed atti di assenso in generale, previsti dalla normativa vigente, preliminarmente alla consegna lavori, garantendone al contempo la legittimità, efficacia e validità;
– l’obbligo di definire in convenzione i presupposti e le condizioni del piano economico-finanziario le cui variazioni, non imputabili al concessionario, comportino la revisione del piano stesso, nonché una precisa definizione dell’equilibrio economico-finanziario del piano, con riferimento a specifici elementi indicativi della redditività e capacità di rimborso del debito;
– per le concessioni ed i project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, da affidarsi con procedura ristretta, la possibilità di indire prima della scadenza delle offerte, una consultazione preliminare con i soggetti invitati per verificare l’insussistenza di criticità progettuali sotto il profilo della finanziabilità (non dell’importo dei contributi pubblici né delle misure di defiscalizzazione), adeguando eventualmente gli atti di gara, con conseguente allungamento del termine per le offerte;
– la possibilità, nelle concessioni e nei project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, che il bando imponga l’allegazione all’offerta di una dichiarazione da parte di istituti finanziatori di manifestazione d’interessa a finanziare l’operazione;
– l’obbligo, sempre nelle concessioni e nei project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, di prevedere nel bando la risoluzione del contratto per mancato finanziamento dell’intervento, entro un termine congruo e non superiore a 24 mesi e fatta salva la facoltà del concessionario di reperire altre forme di finanziamento nonché di mantenere in piedi parte del contratto, in caso di parziale finanziamento del progetto. In caso di risoluzione al concessionario non spetta alcun rimborso, nemmeno per le spese di progettazione definitiva.
 
4)  Da ultimo, occorre segnalare, nell’articolo 31, l‘introduzione di alcune modifiche alla disciplina del concordato c.d. “in bianco”, quali:
–  la previsione secondo cui l’imprenditore, oltre al deposito del ricorso contenente la domanda di concordato e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, debba depositare anche l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
–  l’ulteriore previsione  secondo cui, con il proprio decreto  di concessione del termine,  il tribunale possa nominare il commissario giudiziale. Tale commissario, ove accerti che il debitore ha compiuto atti di occultamento, dissimulazione dell’attivo o comunque messo in atto comportamenti in frode, deve riferirne immediatamente al tribunale che, a seguito di specifiche verifiche, e del loro esito positivo, può dichiarare con decreto la domanda improcedibile e dichiarare il fallimento del debitore;
–  l’obbligo per il tribunale di acquisire il parere del Commissario giudiziale, se nominato, ai fini dell’autorizzazione del debitore al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione;
–  gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, relativi anche alla gestione finanziaria dell’impresa ed all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile (che tuttavia può essere ridimensionata d’ufficio dal tribunale, nel caso in cui l’attività del debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, sentito lo stesso debitore ed il commissario) e sotto la vigilanza del commissario. Il debitore, inoltre, deve depositare ogni mese una situazione finanziaria dell’impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese. l’inosservanza di tali obblighi comporta l’inammissibilità della proposta. Viene, inoltre, previsto che il tribunale possa sentire in ogni momento i creditori.
 
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