Con la circolare n. 108/13, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito le indicazioni contenute nel Regolamento che attualmente, a seguito delle Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, costituisce l’unica fonte regolatrice delle disposizioni in materia di rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dell’Istituto e per i quali ancora non è stato formato l’Avviso di Addebito.
In particolare, la nota in oggetto ricorda che per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, è necessario presentare un’unica domanda, contenente tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dell’Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza. Al riguardo, si ricorda che la trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), o da specifico delegato o dall’intermediario appositamente autorizzato.
Dal punto di vista operativo, l’Inps ricorda, altresì, che il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà conoscere puntualmente la propria situazione debitoria, al fine di indicare correttamente l’importo del debito, sia nella complessità dello stesso da rateizzare, sia ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
Per l’accoglimento della domanda di rateazione, il contribuente dovrà accettare le condizioni previste dal Regolamento, unitamente all’importo del debito oggetto di regolarizzazione, nonché rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso, nonché agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
L’accoglimento del piano di ammortamento avverrà, invece, solo per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell’importo indicato come prima rata.
Dal suddetto momento, conferma l’Istituto, potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui all’art. 5, comma 2, lett.a) del D.M. 24 ottobre 2007, ossia la regolarità contributiva dell’impresa in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Inoltre, con la possibilità di richiedere il pagamento in forma dilazionata anche delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, verrebbe a decadere l’obbligo, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria competente della notizia di reato.
Come noto, il pagamento in forma rateale comporterà l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione, fermo restando che, nell’ipotesi in cui sia accordata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la riduzione del tasso da applicare, il credito costituito dalla maggiore misura degli interessi di dilazione già versati verrà conguagliato sull’importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsato in caso di intervenuto pagamento della stessa.
Poiché possono essere compresi nella rateazione anche gli importi relativi all’ultimo periodo contributivo, scaduto alla data di presentazione della domanda stessa, mese/trimestre/rata, in relazione alla specificità di ciascuna Gestione, il contribuente non potrà inserire nell’istanza di rateazione un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. Il requisito di correntezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.
Il Regolamento, però, ha previsto, e questa è una delle novità di maggior rilievo, una mitigazione della previsione che esclude la possibilità di proporre una domanda diretta ad ottenere l’attivazione di una rateazione relativa ad un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.
Il contribuente, infatti, potrà presentare alla sede competente, titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione principale, una domanda per accedere ad un apposito piano di “rateazione breve”, oppure una domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione. La possibilità di attivare un apposito piano di “rateazione breve”, che potrà coesistere con la dilazione principale e che non potrà durare più di 6 mesi, a fronte di temporanea mancanza di liquidità, potrà essere attivata una sola volta nel corso della dilazione principale e potrà investire il debito contributivo maturato in massimo tre mesi per i datori di lavoro e committenti o un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. In tal caso, adempiendo al versamento delle rate richieste, il contribuente manterrà il requisito della correttezza contributiva.
Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di “rateazione breve” comporterà la revoca della rateazione principale e il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute riconducibili alla medesima “rateazione breve”; in questo caso, il credito residuo oggetto della rateazione principale e l’importo ancora dovuto dal piano di “rateazione breve” saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
Per ciò che concerne l’ipotesi di ammissione del contribuente ad una nuova rateazione di un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione, il Regolamento prevede che la nuova domanda possa essere accettata a condizione che vi sia stata l’integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate e ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella precedente rateazione.
Relativamente alle competenze decisionali in tema di rateazioni dei debiti in fase amministrativa, queste sono rimesse ai Direttori provinciali dell’Istituto nel caso di rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi, nel limite d’importo di euro 500.000,00, ai Direttori regionali dell’Istituto, nel caso di rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi, nel limite d’importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00; al Direttore Centrale Entrate nel caso di domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00.
Con il successivo messaggio n. 11532/13, a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, l’Inps ha fornito le prime istruzioni per la presentazione della domanda per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa che i soggetti responsabili dell’adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), identificati con il codice fiscale, o i delegati o gli intermediari a ciò appositamente autorizzati, dovranno seguire in relazione alle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
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